Il Decreto Fiscale recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha introdotto alcune novità anche in merito al credito d’imposta riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni sulle commissioni pagate per l’esecuzione di pagamenti elettronici.
Credito d’imposta sulle commissioni dei pagamenti elettronici: la normativa
Il credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici è stato istituito con il Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 e modificato dalla Legge del 19/12/2019 n. 157.
Detto Decreto, all’art. 22, dispone che:
“Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”.
Il credito d’imposta spetta anche per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Successivamente, l’art. 11-bis del “Sostegni-bis” ha introdotto delle modifiche alla normativa citata introducendo l’art. 22 bis con il quale si dispone:
- l’incremento al 100% del credito d’imposta sulle commissioni bancarie maturate nel periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022 per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronico in favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali e che hanno ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro.
L’incremento al 100% si applica nei soli casi in cui l’esercente adotti:
- strumenti di pagamento elettronico collegati agli apparecchi che consentono la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi;
- sistemi di pagamento evoluto (ossia strumenti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi).
- strumenti di pagamento elettronico collegati agli apparecchi che consentono la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi;
- il riconoscimento di un credito d’imposta per un massimo di 160 euro agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti descritti al punto precedente.
Come utilizzare il credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Il credito, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Per utilizzare il credito d’imposta occorre quindi inviare la richiesta tramite modello F24 all’Agenzia delle Entrate, indicando i costi di commissione pagati in un determinato periodo di tempo.
Come comunicare i dati
Il credito d’imposta POS Agenzia delle Entrate prevede che i dati siano comunicati dall’esercente che ha diritto all’agevolazione direttamente all’Agenzia delle Entrate tramite la compilazione del modello F24.
In fase di compilazione del modello F24, sarà necessario indicare il codice tributo 6916 per compensare il credito riconosciuto.
Il codice 6916 viene denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – art. 22, DL 26 ottobre 2019, n. 124”.
L’inoltro delle comunicazioni deve essere effettuato in modalità telematica (utilizzando un formato che ne assicuri l’integrità e l’inalterabilità, ad esempio tramite PEC) entro il ventesimo giorno del mese successivo a ciascun periodo di riferimento.
La novità del Decreto Fiscale
Sull’aspetto della comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate è intervenuto il nuovo Decreto Fiscale.
Infatti, esso all’articolo 5-novies, stabilisce che gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti strumenti di pagamento elettronico tracciabili, possano trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di tali strumenti di pagamento e l’importo giornaliero delle transazioni, anche tramite il sistema PagoPA, ai fini della fruizione del credito di imposta riconosciuto agli esercenti, dalle norme vigenti, in relazione alle commissioni per i pagamenti elettronici.
L’argomento è stato trattato in passato anche negli articoli:
Bonus Pos: aumento del credito d’imposta sui pagamenti tracciabili
Bonus POS 2019: credito d’imposta sui pagamenti elettronici
A cura di Giovanna Greco
Mercoledì 22 dicembre 2021
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