Con la ris. n. 41 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7060” per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore.

L’art. 1 comma 296 della L. 213/2023 ha esteso anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 il credito d’imposta per l’acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022 a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi, disciplinato dall’art. 14 comma 1 lett. a), terzo periodo, del DL 144/2022.
Il decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 31 maggio 2024 ha stabilito le disposizioni attuative: il Ministero trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del bonus fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.

Per consentire l’utilizzo in compensazione della citata agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, come anticipato la ris. n. 41/2024 ha istituito il codice tributo “7060”, denominato “credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di cui all’articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.
Nel modello F24, il codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

L’Agenzia, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che essi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse.