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Differenza tra sciopero e ritardo

C’è differenza fra un ritardo di un mezzo pubblico, causato ad esempio dal traffico (ferroviario, aereo o autostradale) o da rallentamenti a causa di una problematica da risolvere. Lo sciopero è un diritto garantito dall’art. 40 della Costituzione, e si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. Vi sono però dei periodi nei quali non è consentito scioperare, quelli cioè di particolare traffico, che vanno: dal 17 dicembre al 7 gennaio; dal 27 giugno al 4 luglio; dal 28 luglio al 3 settembre; dal 30 ottobre al 5 novembre; nei 5 giorni che precedono la Pasqua; nei giorni di consultazioni elettorali e referendarie. Sono comunque previste, anche nelle giornate di sciopero, delle fasce orarie di garanzia, nelle quali il servizio è garantito per legge. 

Quando si verifica un ritardo sono previsti vari rimborsi dalle compagnie, a seconda del tempo accumulato e del tipo di mezzo di trasporto.

Rimborsi biglietti autobus

A tutelare i passeggeri che utilizzano l’autobus, vi è il Regolamento dell’Unione Europea, numero 782/2021, che si applica per i viaggi con una percorrenza di almeno 250 km e 3 ore di durata. In caso di ritardo, sono previsti come diritti del passeggero sia spuntini e bevande gratuite, sia 2 notti in hotel qualora non vi fosse più modo di viaggiare per raggiungere la propria destinazione. Se invece il ritardo supera i 120 minuti, si otterrà il rimborso completo del biglietto e il ritorno gratuito al punto di partenza. Si fa riferimento all’orario di partenza.

Rimborsi treni

A tutelare chi viaggia in treno, vi è il regolamento europeo n. 1371/2007, e in questo caso il ritardo è riferito all’orario di arrivo. 

Per viaggi con almeno 60 minuti di ritardo di solito viene riconosciuto il 25% di rimborso del prezzo del biglietto, e il 50% per ritardi di almeno 120 minuti. Solitamente, il rimborso è emesso con un bonus con il quale, entro 12 mesi, è possibile acquistare un altro viaggio, per chi ha acquistato in app, oppure in contanti o sulla carta usata per l’acquisto. Se i ritardi riguardano i treni principali, il 25% di bonus è riconosciuto già per ritardi fra i 30 e i 59 minuti

Informazioni e assistenza Il passeggero ha diritto di essere informato sulle variazioni al servizio di trasporto (cancellazioni, ritardi, ecc.) non appena queste informazioni siano disponibili, spiega il Codacons.

Rimborso e itinerari alternativi Se è prevedibile, alla partenza o in caso di perdita di coincidenza o di soppressione, che il viaggio subisca un ritardo pari o superiore a 60 minuti, il passeggero ha diritto di scegliere fra le seguenti alternative: proseguire per la destinazione finale con un itinerario alternativo a condizioni di trasporto simili; posticipare il viaggio ad altra data; rinunciare al viaggio e ottenere il rimborso integrale del biglietto. Se le opzioni disponibili per l’itinerario alternativo non sono comunicate al passeggero entro 100 minuti dall’ora di partenza prevista del servizio oggetto del ritardo o della soppressione o della coincidenza persa, il passeggero ha diritto di organizzare autonomamente un itinerario alternativo con altri fornitori di servizi di trasporto pubblico per ferrovia, con pullman o autobus. L’impresa ferroviaria rimborsa al passeggero i costi necessari, adeguati e ragionevoli sostenuti.

Indennizzo In base all’entità del ritardo, pari o superiore a 60 minuti rispetto all’ora di arrivo nel luogo di destinazione indicato sul biglietto, il passeggero ha diritto di ricevere dall’impresa ferroviaria un indennizzo variabile dal 25% al 50% del prezzo del biglietto.

Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dei diritti degli utenti e dei consumatori, specifica che l’indennizzo non è dovuto qualora: a) l’informazione del ritardo sia stata fornita prima dell’acquisto del biglietto; b) il ritardo, proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a un itinerario alternativo, rimanga inferiore a 60 minuti; c) qualora il ritardo sia avvenuto per cause non imputabili all’impresa ferroviaria.

Rimborsi voli

  • In caso di cancellazione del volo

Il passeggero ha diritto a scegliere tra le seguenti tre opzioni: rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile, imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero, assistenza, pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea, trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa,
due chiamate telefoniche o messaggi via posta elettronica, in alcuni casi anche alla compensazione pecuniaria (l’ammontare dipende dalla tratta aerea e dalla distanza in Km percorsa e va da 250 a 600).

La compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui: la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali (es. avverse condizioni meteorologiche, scioperi, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza, come previsto dai punti 14 e 15 in premessa al Reg. (CE) n. 261/04) e il passeggero sia stato informato della cancellazione con almeno due settimane di preavviso e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo.

  • In caso di ritardo prolungato del volo

Per i voli intracomunitari ed extracomunitari che percorrono distanze inferiori o pari ai 1500 Km si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 2 ore.

Per i voli intracomunitari che percorrono distanze superiori a 3500 Km e tutti gli altri voli che percorrono distanze comprese tra 1500 e 3500 Km si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 3 ore.

Per i voli che percorrono distanze superiori ai 3500 Km al di fuori dell’Unione Europea si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 4 ore.

Il diritto all’assistenza comporta: pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa, due chiamate telefoniche o messaggi.

Se il ritardo del volo è di almeno 5 ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata. In questo caso il diritto all’assistenza è previsto fino al momento della rinuncia al volo.

In alcuni casi di ritardo prolungato del volo si ha diritto anche alla compensazione pecuniaria. Tale diritto, tuttavia, viene meno se la compagnia aerea dimostra che il ritardo prolungato si è verificato a causa di circostanze eccezionali, ad esempio avverse condizioni meteorologiche, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza e scioperi.

A chi deve essere inviato il reclamo

In caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato del volo, il passeggero che intende presentare un reclamo deve rivolgersi alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto e/o, in caso di viaggi tutto compreso, al Tour Operator con il quale è stato stipulato il contratto di trasporto.

A fine giugno cancellati la metà dei voli dall’Europa 

Secondo Eurocontrol, a fine giugno era stata cancellata la metà dei voli dall’Europa e gli aerei avevano accumulato 1,9 milioni di minuti di ritardo (il 153% in più rispetto a un anno fa).

 

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