È possibile imporre l’obbligo di contribuzione in modo uniforme a tutti gli operatori del settore senza operare alcuna distinzione, a tal fine, tra fornitori del servizio postale universale e operatori di corriere espresso.
Alla luce dei ridetti principi il Collegio è chiamato a valutare della legittimità dell’atto generale di imposizione del contributo da versare, per un determinato anno, all’Autorità di regolazione del settore postale, ovvero se ci sia stato un esercizio corretto del potere nel determinare l’ammontare del ridetto contributo.
La fonte del potere dell’AGCOM di fissare il contributo dovuto dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali è rappresentata dall’art. 65 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in l. 21 giugno 2017, n. 96, in cui è stabilito che «[a] decorrere dall’anno 2017, alle spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all’articolo 2, commi da 6 a 21, e di cui all’art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261».
Tale contributo (argomentando dai principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 269/2017) ha natura tributaria.Il provvedimento con il quale l’Autorità fissa l’ammontare del contributo (impugnato in questa sede) ha natura di atto amministrativo generale attuativo di norme impositive di tributi (si veda Cons. Stato, Sez. VI, 21 novembre 2023 n. 9956, anche per i richiami alle pronunce della Corte di Cassazione emesse in relazione alla portata dell’art. 7 del d.lgs. 546/1992, che confortano tale affermazione).
Come previsto dall’articolo 3 della legge 241/1990 per gli atti a contenuto generale non è richiesta una specifica motivazione. È nondimeno necessario che l’ammontare del contributo dovuto all’Autorità venga definito sulla base di criteri proporzionati, obiettivi e trasparenti.
La determinazione dell’ammontare del contributo dovuto per ciascun anno costituisce una delle voci delle entrate del bilancio di previsione di AGCOM, bilancio che viene redatto secondo la normativa di riferimento (non impugnata in questa sede).
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