Con la circ. n. 82, pubblicata ieri, l’INPS ha esaminato l’ambito applicativo della agevolazione contributiva denominata “decontribuzione Sud” a seguito della decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea, che ne ha prorogato l’applicabilità fino al 31 dicembre 2024.
Si ricorda che la decontribuzione in questione, prevista dall’art. 1 comma 161 e ss. della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), consiste in un esonero parziale dei contributi previdenziali a carico di particolari datori di lavoro, finalizzato a ridurre il carico contributivo nelle aree svantaggiate quali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la cui misura varia dal 30% fino a tutto il 2025 per poi scalare gradualmente dal 20 al 10% nel corso degli anni, fino al 2029.
In estrema sintesi, l’esonero interessa i rapporti di lavoro subordinato e riguarda la contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL.
Tecnicamente, l’agevolazione si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.
L’INPS ricorda che con una decisione del 15 dicembre 2023, la Commissione europea ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione fino al 30 giugno 2024, ritenendo che le misure di sostegno nazionali potessero aiutare effettivamente le imprese nel quadro critico dell’economia internazionale, fortemente condizionato dagli eventi bellici in Ucraina.
Successivamente, la stessa Commissione europea, con la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione fino al 31 dicembre 2024, a condizione che l’aiuto sia concesso entro il 30 giugno 2024.
Con specifico riferimento al perimetro di efficacia temporale della misura in questione, nella circolare in commento l’INPS ricorda che il Ministero del Lavoro ha chiarito che la decontribuzione non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate a fare data dal 1° luglio 2024.
Pertanto, la proroga fino al 31 dicembre 2024 trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.
Sul punto, nella circolare si precisa inoltre che, qualora entro la data del 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la decontribuzione Sud può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024 ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente alla data del 30 giugno.
Operativamente, in forza della suddetta autorizzazione della Commissione europea, il beneficio contributivo si applica, sempre per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024, tramite l’esposizione dei relativi codici nei flussi UniEmens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024.
E proprio con riferimento ai datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens, la circolare in commento rende noto che i medesimi dovranno esporre, a partire dal flusso di competenza del mese di luglio 2024, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento “Imponibile” e l’elemento “Contributo” della sezione “DenunciaIndividuale”. In particolare, nell’elemento “Contributo” dovrà essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.
Inoltre, in conseguenza del nuovo assetto della misura, i datori di lavoro interessati dovranno, a partire dalla denuncia di competenza del mese di agosto 2024, indicare anche la data di instaurazione del rapporto di lavoro all’interno dell’elemento “InfoaggCausaliContrib”.
Pertanto, per esporre il beneficio spettante, devono essere valorizzati all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, nell’elemento “InfoAggcausaliContrib” i seguenti elementi: nell’elemento “CodiceCausale” deve essere inserito il valore “DESU”, mentre nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale”, dal periodo di competenza agosto 2024, deve essere inserita la data di assunzione nel formato AAAA-MM-GG e deve essere esposto l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA”.
Si fa altresì presente che la fruizione della decontribuzione Sud relativa al mese di competenza di luglio 2024 potrà essere esposta come arretrato esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza delle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2024.
Infine, l’INPS precisa che i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).
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