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Con la legge n. 67/2024, di conversione del Decreto Agevolazioni Fiscali (D.L. n. 39/2024), entrata in vigore il 29 maggio 2024, si sono ristrette ulteriormente le possibilità di “monetizzare” i bonus edilizi. Ecco le principali novità.

Bonus edilizi e cessione del credito / parte prima: modifiche alla disciplina delle cessioni e sconto in fattura

L’art. 1 del Decreto Agevolazioni Fiscali del 2024 interviene a modificare la disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti e per lo sconto in fattura, intervenendo in modifica ed integrazione del D.L. n. 11 del 16 febbraio 2023 (cosiddetto Decreto Blocca Crediti).

Seguendo l’ordine del D.L. n. 39/2024, si provvede, innanzitutto, a sopprimere il comma 3-bis dell’art. 2 del D.L. n. 11/2023, ove si introduceva una salvaguardia dal blocco per gli istituti autonomi case popolari (IACP) e simili, per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, purché già costituite alla data del 16 febbraio 2023.

Contestualmente, il comma 2 dello stesso art. 1 del D.L. n. 39/2024 prevede una “sopravvivenza” per la casistica abrogata, poiché si indica che le disposizioni – in vigore anteriormente alle modifiche apportate – continuino ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 marzo 2024:

a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo art. 119 e sono effettuati dai condomini;

c) risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 del citato D.L. n. 34/2020;

e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 del citato D.L. n. 34/2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Quindi, da un lato si elimina una casistica di “libero esercizio” delle opzioni, sostituendola con una norma di salvaguardia che – tuttavia – esplica i propri effetti a condizione che si siano verificati determinati requisiti stringenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 39/2024.

In ultimo, l’art. 1 chiude con due ultimi commi dedicati alla introduzione di particolari condizioni che legittimano (in modo più stringente rispetto al passato) il possibile mantenimento delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

In particolare, il comma 4, si occupa delle spese per interventi di abbattimenti per l’eliminazione delle barriere architettoniche, se sostenute dopo il 31 dicembre 2023.

Infatti, tale libertà di opzione si applica – senza vincoli – in relazione alle spese sostenute fino alla data del 29 marzo 2024. Diversamente, per le spese sostenute a decorrere dal 30 marzo 2024, le opzioni sono possibili soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario e b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Per finire, il comma 5 dell’art. 1 del Decreto regola la possibilità di superare il “blocco” delle opzioni per le altre fattispecie in relazione alle quali il D.L. n. 11/2023 consentiva la scelta, in relazione alla presenza di un set documentale o fattuale che desse prova di una volontà già concretizzata prima del febbraio 2023.

Pertanto, le opzioni non sono disponibili per gli stessi interventi per i quali, alla data di entrata in vigore del Decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati. Quindi, diversamente dal precedente approccio teso a valorizzare la presenza dei soli titoli abilitativi o delle comunicazioni amministrative necessarie, ora si richiede non solo la “potenziale” legittimità formale dell’intervento, bensì: la materiale esecuzione dei lavori (in tutto o in parte); l’esistenza di una fattura pagata.

Con la duplice condizione richiesta, in definitiva, si disinnesca la possibilità di esercitare opzioni per le casistiche nelle quali vi sia stata unicamente la movimentazione finanziaria senza la materiale effettuazione di alcun intervento, circostanza che – invece – legittimava l’esercizio delle opzioni in precedenza.

Se non si rientra nelle diverse deroghe, i bonus edilizi possono essere utilizzati unicamente in detrazione nella dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che, se non si ha capienza fiscale sufficiente, l’importo eccedente andrà perso.

Ciascun contribuente, infatti, ha diritto a detrarre annualmente la quota del bonus edilizio spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno di imposizione. L’importo eccedente non può essere richiesto a rimborso né conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.

Studio Clarizia

A CURA DELLO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CLARIZIA Via Raul Gardini n. 20 – Ravenna / www.studiotributariomc.it



 

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