La Corte di Cassazione, con ordinanza 5 giugno 2024 n. 15695 (Pres. Cristiano, Rel. Amatore), è tornata a pronunciarsi in materia di mutuo di scopo, ribandendo che la specificità dell’istituto, ossia, la connotazione causale assunta dalla destinazione del finanziamento, dipende dal fatto che il mutuante stesso vi abbia interesse, e dal fatto che, in conseguenza, il beneficiario del finanziamento abbia assunto un’obbligazione in tale senso.
Da tanto deriverebbe la nullità del contratto in caso di inadempimento al vincolo di destinazione.
Un ente creditizio erogava somme a mutuo, con l’espressa previsione contrattuale che le medesime avrebbero dovuto essere usate «integralmente ed esclusivamente» per l’implementazione di un programma di ristrutturazione aziendale, che vedeva al proprio centro l’acquisto di ramo d’azienda di altra società.
A seguito del fallimento del finanziato, alla banca veniva rigettata l’ammissione al passivo del credito ipotecario, in ragione del fatto che le somme avevano trovato diversa destinazione, e pertanto il mutuo di scopo doveva ritenersi nullo.
Il tribunale, decidendo del ricorso, aveva confermato la nullità del finanziamento e della conseguente garanzia ipotecaria, in virtù della distrazione delle somme dallo scopo contrattuale, ma aveva comunque riconosciuto un credito chirografario alla ripetizione di indebito.
La Corte di Cassazione cassa la sentenza impugnata, ritenendo che il giudice non avesse adeguatamente considerato i principi di diritto, già enunciati dalla Corte medesima, in materia di qualificazione di un contratto quale mutuo di scopo.
In tale senso precisa che l’integrazione della destinazione del finanziamento nella causa del contratto si ha nel caso in cui la destinazione concordata non risponda al solo interesse del beneficiario del finanziamento, ma «coinvolga l’interesse diretto o indiretto dell’istituto finanziatore» e pertanto sia accompagnata da «uno specifico programma contrattuale teso alla sua realizzazione».
Fattore questo da ritenersi dirimente per individuare i casi di effettiva connotazione causale dello scopo, dai casi in cui questo costituisce mero motivo alla stipulazione del contratto.
Richiama e conferma Cass. nn. 24699/2017, 15929/2018.
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