Videocorso del: 16 ottobre 2023 alle 10.00 – 13.00 (Durata 3 hh) Cod. Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 2) Solo partecipazione Live VALIDI ANCHE COME MATERIE CARATTERIZZANTI COME REVISORE Relatori: Luciano De Angelis Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Videocorso del: 25 Settembre 2024 alle 10.00 – 12.00 (Durata 2 hh) Cod. 223114 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatori: Dott. Ernesto Gatto Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Videocorso del: 01 Luglio 2024 alle 10.00 – 12.00 (Durata 2 hh) Cod. 223206 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatori: Dott. Enio Vial, Silvia Bettiol e Adriana Barea Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Con il messaggio n. 2381/2024, l’INPS ha reso noto che sulla piattaforma OMNIA IS si può presentare la domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol ex art. 40 del DLgs. 148/2015. La nuova modalità di gestione delle prestazioni di integrazione salariale attraverso la piattaforma OMNIA IS consente di superare la difficoltà per i datori di lavoro di individuare il corretto ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro da richiedere in base al proprio inquadramento aziendale e rafforza gli strumenti di supporto e assistenza, sia nella fase di compilazione della domanda, sia nelle successive fasi di istruttoria e pagamento della prestazione.
Con il Provv. n. 278182 del 27/06/2024, l’Agenzia delle Entrate apporta delle modifiche al Provv. 28/12/2018 (n. 527125), con il quale sono disciplinate le regole tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche mediante il Sistema di interscambio da parte dei soggetti passivi che offrono i servizi di pubblica utilità di cui ai DM 366/20000 e 370/2000, nei confronti di persone fisiche che non operano nell’ambito di attività di impresa, arte o professione. L’art. 1 comma 6-quater del DLgs. 127/2015 dispone che le predette regole valgano esclusivamente per le e-fatture emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1 gennaio 2005 e dei quali non è stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell’utilizzo dei servizi di verifica offerti dall’Agenzia delle entrate.
La bozza di Decreto Legislativo “correttivo” approvato nel CDM del 20/06/2024 conferma la possibilità : per i “soggetti ISA” e per i contribuenti in regime forfetario/dei minimi di effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP (ed IVA) in alternativa al 31/07/2024 anche entro il 30/08/2024, applicando la maggiorazione dello 0,4. L’art. 37 del DLgs. 13/2024, in considerazione del primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, ha dispopsto la proroga al 31/07/2024, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti: risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA; che scadono il 30 giugno 2024; in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).
Con un comunicato stampa del 27/06/2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso nota la pubblicazione sul proprio sito degli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2023: si tratta di quasi 81mila soggetti ammessi al contributo che, in base alle preferenze espresse dai cittadini nelle dichiarazioni dello scorso anno, riceveranno oltre 520 milioni di euro. Tra i destinatari, Enti del Terzo Settore e Onlus, della Ricerca sanitaria e scientifica, Associazioni sportive dilettantistiche, Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, Enti gestori delle aree protette e quasi 8mila Comuni.
Con il messaggio n. 2382 del 2024, l’INPS rende noto che è stato previsto un nuovo codice Tipo lavoratore da utilizzare in Uniemens per I lavoratori intermittenti addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo della malattia nella misura dello 0,77. L’INPS, nel messaggio n. 2382 del 26 giugno 2024, ha reso noto di aver introdotto, con riferimento ai datori di lavoro aventi alle dipendenze personale adibito a un’attività compresa tra quelle proprie dei pubblici esercizi una specifica codifica con riferimento ai dipendenti assunti con contratto di lavoro intermittente.
Con un comunicato stampa del 26/06/2024, il Ministero del Turismo informa che dallo stesso giorno, anche la Calabria si unisce all’Abruzzo, alla Puglia e al Veneto nella fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR). Dal 26 giugno anche la Calabria si unisce all’Abruzzo, alla Puglia e al Veneto nella fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR).
Con un’informativa del 24 giugno 2024 l’Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni sui benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto e il rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre dell’anno 2024. Per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1 aprile e il 30 giugno 2023, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter, D.Lgs. n. 504/1995 può essere presentata dal 1 luglio al 31 luglio 2024.
Si è tenuta oggi a Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la riunione della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi – istituita con il Decreto Trasparenza che ha rafforzato i poteri di monitoraggio e di verifica del Garante – sull’RC auto. Presenti alla riunione, il ministro Adolfo Urso, il sottosegretario Massimo Bitonci e il Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, oltre ai rappresentanti delle associazioni del comparto assicurativo.
In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta base, ove tra l’anno d’imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell’atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l’avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti anche qualora sia allegato l’accertamento societario, quando da esso non risultino elementi sufficienti per consentire al contribuente di difendersi. Lo ha stabilito la Cassazione che, con ordinanza 16968 del 19 giugno 2024, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Anche l’Associazione dei Dottori Commercialisti (ADC) ha pubblicato l’aggiornamento del proprio “Vademecum” dei compensi consigliati per l’anno 2024, in concomitanza con l’analogo documento diffuso dalla Associazione Nazionale dei Commercialisti (ANC), di cui all’informativa di ieri. Si tratta del primo documento di tale natura elaborato da ACD, allo scopo dichiarato di “stimolare un dibattito interno alla categoria volto all’individuazione delle best practices per la determinazione di compensi equi.
Il MEF ha emanato le disposizioni attuative dell’agevolazione introdotta a favore di imprese e lavoratori autonomi che nel 2024 effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato, che consiste: nella maggiorazione del 20 del costo deducibile riferibile all’incremento occupazionale incrementata al 30 in relazione alle assunzioni di lavoratori svantaggiati. L’agevolazione spetta a condizione che, nell’intero 2024, sia verificato un incremento occupazionale: il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2024 deve essere superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023 il numero totale al 31/12/2024 dei lavoratori dipendenti sia superiore a quello dei dipendenti mediamente occupati nel 2023.
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