L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 18 giugno 2024, n. 14 (testo in calce) detta le istruzioni operative per il beneficio che favorisce l’acquisto della prima abitazione per gli under 36 con Isee non superiore a 40mila euro, prorogato al 31 dicembre 2024 per coloro che hanno registrato il preliminare entro il 31 dicembre 2023.
1. La circolare n. 14/E del 18 giugno 2024
L’Agenzia delle Entrate fa il punto su condizioni e requisiti per beneficiare della misura di favore, orientando gli uffici sul nuovo termine fissato dal decreto cd. Milleproroghe (Decreto-legge n. 215/2023) e, al contempo, fornendo istruzioni sul credito d’imposta riconosciuto a chi ha stipulato prima della proroga e “apre”, sempre per i contratti stipulati nel 2024 entro il 29 febbraio, all’Isee ottenuto in seguito, a condizione che si riferisca al medesimo nucleo familiare.
2. La proroga
Il bonus “prima casa under 36” è beneficiabile fino al 31 dicembre 2024 a condizione che il contratto preliminare sia stato registrato nel corso del 2023.
In merito agli atti definitivi stipulati tra il 1° gennaio 2024 e l’entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe (29 febbraio 2024), il documento di prassi rammenta che è riconosciuto un credito d’imposta, utilizzabile nel 2025, d’importo pari alle imposte pagate in eccesso.
Al fine di beneficiarne, è possibile rendere al notaio una dichiarazione, tramite atto integrativo, in cui il contribuente manifesta la volontà di avvalersi del beneficio e dichiara di essere in possesso dei requisiti.
Tale atto integrativo potrà essere stipulato pure dopo la data del 31 dicembre 2024, tuttavia entro il termine di utilizzo del credito d’imposta.
Inoltre, in presenza dei requisiti normativamente previsti, un soggetto può beneficiare dell’agevolazione “prima casa under 36” anche laddove il preliminare d’acquisto della prima casa sia stato stipulato, mediante contratto per persona da nominare, da un terzo.
3. Isee
Per beneficiare dell’agevolazione occorre essere in possesso, al momento del rogito, di un valore Isee non superiore a 40mila euro annui.
La circolare specifica che, per gli atti stipulati prima dell’entrata in vigore della proroga, è possibile comprovare il rispetto dei requisiti se, pure in data successiva, si è in possesso di un Isee in corso di validità nel 2024 che fa riferimento al medesimo nucleo familiare in essere alla data di stipula dell’atto.
4. Riacquisto
La circolare sulle misure in materia di agevolazione prima casa under 36, fornisce istruzioni per beneficiare del credito d’imposta anche in ipotesi di riacquisto, trattando la tematica attraverso alcuni esempi a seconda che l’atto di acquisto sia soggetto a imposta di registro o a Iva.
Viene inoltre chiarito che il credito d’imposta da riacquisto (di cui all’articolo 7 della legge n. 448/1998) non spetta in ipotesi di alienazione di un’abitazione acquisita precedentemente con le agevolazioni “prima casa” e successivo riacquisto, entro l’anno, di un’altra abitazione, usufruendo dell’esenzione “prima casa under 36” di cui all’articolo 64, comma 6, del decreto Sostegni bis.
L’atto di riacquisto stipulato usufruendo dei benefici fiscali “prima casa under 36” risulta, infatti, “da ritenersi “neutro” rispetto alla maturazione del credito d’imposta, nel senso che pur non valendo quale “riacquisto” idoneo a formare il credito stesso, non ne determina l’azzeramento”, secondo quanto precisato dalla circolare n. 12/E del 2021.
5. Il bonus “prima casa under 36”
L’agevolazione prevede alcuni vantaggi, che si estendono pure all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale.
Anzitutto si prevede l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e, in ipotesi di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto.
Agevolazioni anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile, poiché non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali nonché delle tasse sulle concessioni governative.
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