I lavoratori agricoli autonomi, ossia i coltivatori diretti (CD), gli imprenditori agricoli professionali (IAP) e i coloni e mezzadri, sono tenuti al versamento all’INPS della contribuzione previdenziale in quattro rate, secondo gli importi che vengono stabiliti annualmente dall’Istituto in seguito alla pubblicazione del decreto ministeriale che definisce il reddito medio convenzionale giornaliero.
La contribuzione dovuta per l’anno 2024 è stata fissata con la circ. n. 74/2024, all’interno della quale sono dettate non solo le indicazioni per il calcolo del contributo, le aliquote e gli importi (riportati nell’allegato 1 alla circolare), ma anche le modalità e i termini per effettuare il versamento.
Nel dettaglio, l’importo viene determinato moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero – fissato a 63,06 euro per il 2024 dal DM 21 maggio 2024 (si veda “Il reddito medio convenzionale per i lavoratori autonomi dell’agricoltura sale a 63,06 euro” del 23 maggio 2024) – per il numero di giornate indicate nella “Tabella D” allegata alla L. 233/90, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda. Al risultato ottenuto occorre applicare l’aliquota di finanziamento pari, dal 2018, al 24% (comprensiva del contributo addizionale del 2% ex art. 12 comma 4 della L. 233/90). L’aliquota non si riduce in relazione all’ubicazione dell’attività (vale a dire zona normale o svantaggiata) o all’età del lavoratore (minore o maggiore di 21 anni).
Alla contribuzione così determinata occorre aggiungere anche il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione. Per l’anno 2024 tale contributo è incrementato a 0,79 euro (rispetto a 0,69 euro fissato inizialmente per l’anno 2023), calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.
Tenuto conto dell’adeguamento annuale da applicare all’addizionale fissa giornaliera IVS (a seguito della variazione dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per l’anno 2023, pari a 8,1%), nella circolare in commento viene precisato che sarà necessario procedere al ricalcolo contributivo delle giornate tariffate nell’esercizio 2023 applicando l’addizionale fissa giornaliera di 0,75 euro, anziché quella imposta in precedenza pari a 0,69 euro.
Rimangono invece invariati, rispetto allo scorso anno, sia il contributo di maternità, sia i contributi INAIL. Nel primo caso, il contributo rimane nella misura annua di 7,49 euro ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri; nel secondo caso, il contributo INAIL rimane fissato nella misura capitaria annua di:
– 768,50 euro, per le zone normali;
– 532,18 euro, per i territori montani e le zone svantaggiate.
Varia invece la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’art. 1 comma 128 della L. 147/2013. La misura si riduce dal 15,27% (fissata dal DM 20 settembre 2022 per il 2023) al 15,11% definito dal DM 8 novembre 2023. Tale riduzione deve essere applicata alle aziende individuate ed elencate nei tracciati trasmessi dall’INAIL.
Anche per il 2024 continua ad applicarsi la riduzione del 50% ex art. 59 comma 15 della L. 449/97, in favore dei lavoratori autonomi con più di 65 anni di età e titolari di pensione calcolata con il sistema retributivo o con il sistema misto presso le gestioni dell’Istituto. Ai fini dell’applicazione del beneficio occorre presentare apposita richiesta.
Come accennato, i contributi dovuti devono essere versati in quattro rate mediante il modello F24, le cui indicazioni saranno rese disponibili nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”.
La contribuzione dovrà essere versata entro le ordinarie scadenze previste, vale a dire:
– 16 luglio 2024, la prima rata;
– 16 settembre 2024, la seconda rata;
– 18 novembre 2024 (il 16 cade di sabato), la terza rata;
– 16 gennaio 2025, la quarta rata.
Si ricorda, infine, che la legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) non ha prorogato l’esonero contributivo per coltivatori diretti e IAP under 40 e pertanto coloro che si iscriveranno nella previdenza agricola nel 2024 non potranno applicare l’esonero contributivo del 100% per 24 mesi.
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