Le aziende che operano nel settore dei
congressi, delle
fiere, degli eventi, degli
stabilimenti termali e dei
parchi divertimento sono destinatarie delle novità introdotte dal
decreto Lavoro (
legge n. 85/2023;
INPS, circolare n. 75/2023) in materia di prestazioni occasionali di
lavoro accessorio.
È infatti possibile accedere al servizio INPS “Contratto di prestazione occasionale” con la nuova classificazione “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”.
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Prestazioni occasionali nel settore congressi, fiere, eventi, stabilimenti balneari e termali
Il contratto di prestazione occasionale (CPO) può essere utilizzato in questo settore per retribuire i lavoratori occasionali entro i seguenti limiti di compenso riferiti a ciascun anno civile (1° gennaio – 31 dicembre):
a) per ciascun lavoratore: massimo 5.000 euro netti, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
b) per ciascun utilizzatore: massimo 15.000 euro netti, con riferimento alla totalità dei prestatori;
c) per ciascun lavoratore col medesimo utilizzatore: massimo 2.500 euro netti o comunque non oltre 280 ore annue.
All’applicazione di queste regole in deroga sono ammesse esclusivamente le aziende che svolgono, quale attività primaria e/o prevalente, una tra quelle contrassegnate dai seguenti codici Ateco2007:
– 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
– 96.04.20 Stabilimenti termali;
– 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
– 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.
Per ogni prestatore impiegato come steward nei confronti di ciascuna società sportiva: importo complessivo non superiore a 5.000 euro netti (resta comunque fermo il limite pari a 5.000 euro, relativo ai compensi percepibili da ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori).
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I compensi erogati vengono computati al 75% del loro importo quando riguardano prestazioni di lavoro occasionale acquisito da:
– titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
– giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
– persone disoccupate;
– percettori di prestazioni integrative del salario ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
In questo caso, i prestatori, all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica INPS, autocertificano l’appartenenza alla categoria di riferimento.
Deroghe di accesso
Per le aziende che operano nei settori dei congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento, il limite dimensionale per l’utilizzo dei voucher è fissato a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato in forza.
Il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.
Restano comunque esclusi dalla base di computo i lavoratori subordinati impiegati con contratto di lavoro a domicilio e i dirigenti.
I
lavoratori part-time vanno computati in proporzione all’orario di lavoro svolto, mentre gli
intermittenti sono computati in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre (
art. 18,
D.Lgs. n. 81/2015).
Compenso previsto
La misura del compenso per le prestazioni accessorie è fissata dalle parti, ma deve essere di importo non inferiore a 9 euro netti per ogni ora di prestazione lavorativa.
L’importo del compenso giornaliero erogato non può in ogni caso essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative, ovvero almeno 36 euro, anche nel caso in cui la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera resa sia inferiore a tale durata.
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Per ciascuna ora di lavoro prevista, dunque, il committente deve versare la somma minima di euro 12,41 per ogni ora di lavoro, corrispondente alla somma dei seguenti importi:
– 9 euro (compenso minimo al prestatore);
– 2,97 euro: contributo a Gestione separata INPS (aliquota 33%);
– 0,33 euro: contributo INAIL (3,5% del compenso);
– 0,12 euro per oneri di gestione (1% degli importi versati).
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