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Artigiani, commercianti e autonomi: come compilare il Quadro RR

L’Inps fornisce istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2024-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (INPS – circolare 14 giugno 2024 n. 72)

Il Quadro RR del modello “Redditi 2024-PF” deve essere compilato dai soggetti iscritti alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e del terziario e dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione, e sono iscritti alla Gestione separata per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all’INPS.

Sezione I – Contributi previdenziali dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali

Con riferimento ai contributi dovuti per l’anno 2023, i titolari di imprese artigiane o esercenti attività commerciali o del terziario e i soci titolari di una propria posizione assicurativa nei predetti settori tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori), devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2024-PF”.

Qualora emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito e il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite il modello F24, la codeline da riportare nello stesso è quella prevista per i predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).

In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al paragrafo “Compensazione”.

In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2023, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali introdotte dalla L 30 dicembre 2018 n. 145, scomputate dal reddito dell’anno.

Per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. Gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal TUIR tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del DL 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla L 14 novembre 1992, n. 438.

Tanto premesso, l’Istituto indica gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, dichiarati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate): RF63 – (RF98 + RF100, col. 1+ col. 2) + [RG31 – (RG33 + RG35, col. 1 + col. 2)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1 e 5 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12 col. 1 – RH12 col. 2] + RS37 colonna 15.

Nel caso in cui nel Quadro RG sia stata barrata la casella “Impatriati – art. 16 D. Lgs. 147/2015“, in sostituzione dei dati relativi al Quadro RG [RG31 – (RG33 + RG35, col. 1 + col. 2)], deve essere inserito il dato contenuto nel rigo RG34, colonna 3 – (RG35, col. 1 + col. 2). Analoga indicazione va considerata nel caso in cui sia stato compilato il Quadro RF e sia stata barrata la casella “Impatriati – art. 16 D. Lgs. 147/2015” sostituendo [RF63 – (RF98 + RF100, col. 1+ col. 2)] con il dato indicato nel rigo RF99, colonna 3 – (RF100, col. 1 + col. 2).

Per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti i redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata e denunciati con il modello “Redditi SC” (società di capitali), rimanendo in tali casi esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.

Il reddito d’impresa del titolare (indicato nella sezione RR2 nella colonna 3 del rigo contraddistinto dal codice 1 nella casella “Tipologia iscritto”) deve essere diminuito del reddito dei coadiutori o coadiuvanti (indicato nella colonna 3 del rigo in corrispondenza del quale è indicato il codice 3 “Familiare coadiuvante o coadiutore” nella casella “Tipologia iscritto”).

Nella sezione RR3, nel caso in cui il coadiuvante/coadiutore possegga utili derivanti da partecipazione in S.r.l. diversa da quella per la quale è stato iscritto alle Gestioni autonome, l’importo deve essere indicato nella colonna 3A e andrà indicato, sommato agli altri redditi d’impresa, in RR3, colonna 3. Non devono essere indicati gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.

Pertanto, nel campo RR1, colonna 3, deve essere indicata solo la quota di partecipazione nel caso del titolare ovvero solo se è presente almeno un rigo in cui nella casella “Tipologia iscritto” è indicato il codice 1.

Per i soggetti che hanno adottato il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” la base imponibile viene determinata come segue: nel caso in cui è barrata la casella “Impresa” o “Impresa familiare” il reddito di riferimento è quello dichiarato nel Quadro LM, sezione I, rigo LM6 (reddito lordo o perdita) meno LM9 col. 3 (perdite pregresse).

Per i soggetti che hanno aderito al regime contributivo agevolato, la base imponibile viene determinata come segue: somma degli importi della colonna 1 del rigo LM34, meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo LM37, indicati in ciascun modulo del Quadro LM, sezione III.

La mancata o l’errata od omessa compilazione in tutto o in parte delle colonne del Quadro LM, sezione III, determina l’impossibilità di fruire del beneficio previsto dalla L n. 190/2014, in quanto, ai sensi della lettera a) del comma 57 dell’articolo 1 della cit. L n. 190/2014, non possono avvalersi del detto regime coloro che già si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito.

La base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta dagli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è data dalla somma dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, oltre a eventuali redditi d’impresa denunciati dalla S.r.l. da cui devono essere esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa; qualora siano compilati più quadri riservati alla dichiarazione di redditi d’impresa, deve essere effettuata la somma degli importi riportati nei righi sopra indicati.

Per i soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma, la determinazione della base imponibile consiste nel reddito dichiarato nei Righi da RC1 a RC3 – Redditi di lavoro dipendente e assimilati in colonna 3, in presenza di codice “3” soci cooperative artigiani nella colonna 4.

Sezione II – Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata

La sezione II deve essere compilata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata e dai magistrati onorari a esclusione dei lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, ai quali è riservata la sezione III.

Nel caso in cui il contribuente svolga in contemporanea a un’attività professionale anche quella di sportivo nel settore dilettantistico con obbligo contributivo ai fini previdenziali presso la Gestione separata, deve essere compilata, oltre alla sezione II, anche la sezione III.

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario” – se adottato dal professionista – per gli esercenti attività di impresa arti o professioni o nel regime previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del DL n. 98/2011.

Inoltre, sono redditi imponibili le indennità corrisposte ai giudici di pace e ai viceprocuratori onorari.

Pertanto, il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nei quadri seguenti:

– Quadro RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, indicato nel comma 1 dell’articolo 53 del TUIR): rigo RE 23 (reddito o perdita delle attività professionali e artistiche) o RE 25 se presenti perdite al rigo RE 24.

– Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone e assimilate): rigo RH15 se reddito derivante dalla partecipazione in associazione fra artisti e professionisti (codice 2 e 7 nella colonna 2 dei righi da RH1 a RH4) o RH17 se occorre indicare la differenza in caso di perdite indicate nel rigo RH16; oppure RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo. Si ricorda che sono interessati i soggetti individuati nei righi da RH1 a RH4 nella colonna 2 con uno dei seguenti codici: 2 se trattasi di associazioni fra professionisti; 3 se trattasi di società semplici che producono reddito di lavoro autonomo soggetto a contribuzione INPS o 6 nel caso in cui la società semplice partecipata, esercente attività di lavoro autonomo soggetta a contribuzione INPS, abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto della quota di patrimonio. Si ricorda che le società semplici differiscono dalle altre società di persone perché non hanno oggetto commerciale. Ne consegue quindi che le stesse non producono reddito di impresa, ma singoli redditi (fondiari, di lavoro autonomo, di capitale e diversi) che vanno determinati secondo le regole proprie di ciascuna categoria.

– Quadro LM, sezione I (reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, se è barrata la casella “autonomo”: rigo LM6 (reddito lordo o perdite) meno LM9 colonna 3 (perdite pregresse).

– Quadro LM, sezione III (reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario – articolo 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014) se è barrata la casella “autonomo” (NOTA 1) considerare la somma degli importi indicati nel rigo LM34, colonna 2 (reddito lordo, Gestione separata autonomi – art. 2 co. 26 L. 335/95) meno gli importi indicati nel rigo LM37, colonna 2 (perdite pregresse), di ciascun modulo della sezione. Gli importi (o l’eventuale somma in caso di più quadri compilati) devono essere riportati nel Quadro RR, sezione II, rigo RR5, colonna 2 ed essere contraddistinti nella colonna 1 con il codice 1. Il dato deve essere sempre riportato anche nel caso di importo negativo (indicando il meno davanti).

Con riferimento ai dati presenti nei Quadri RE, RH, LM, sezione I, e LM sezione III sono interessati i redditi da lavoro autonomo con codici Ateco diversi da quelli relativi al lavoro sportivo, quali, ad esempio, Ateco 85.51 o Ateco 95.xx o Ateco 93-xx. Nel caso di presenza di redditi prodotti con codice Ateco relativi ad attività sportive, gli stessi devono essere scorporati e inseriti nel Quadro RR, sezione III.

Al fine della determinazione della base imponibile previdenziale sulla quale calcolare i contributi da versare, al fine di evitare versamenti indebiti, è necessaria una previa valutazione della presenza di altri redditi percepiti dal professionista, che potrebbero essere soggetti al versamento della contribuzione presso la stessa Gestione separata o presso altre Casse previdenziali obbligatorie.

Sono stati, di conseguenza, individuati i redditi che potrebbero incidere sulla formazione del reddito imponibile e che il professionista deve indicare nel rigo RR5 con i seguenti codici:

– Codice 1: nella colonna di reddito di riferimento è riportata la somma dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei Quadri RE, RH e/o LM anche se a zero o importo negativo e/o le indennità corrisposte ai giudici di pace e ai viceprocuratori onorari indicate nel rigo RL26 con codice 2 indicato nella colonna 2;

– Codice 2: nel caso in cui il contribuente percepisca indennità in qualità di Amministratore locale di cui all’articolo 1 del D.M. 25 maggio 2001 e gli enti competenti abbiano versato i contributi alla Gestione separata. Il flusso telematico delle indennità erogate deve essere stato inviato per il professionista, utilizzando il flusso Uniemens e indicato il tipo rapporto “04 amministratore di Enti locali (D.M. 25.5.2001)” o “19 Amministratori locali iscritti in GS come Liberi Professionisti”;

– Codice 3: redditi percepiti ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR; utili derivanti da associazioni in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), del TUIR (si ricorda che tali compensi sono stati oggetto di modifica normativa ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 81/2015); redditi da lavoro autonomo occasionale di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR. I compensi sono individuati nelle denunce Uniemens e nella Certificazione Unica con i Tipi rapporto in allegato alla presente circolare (Allegato n. 1);

– Codice 4: redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca, compensi per i medici in formazione specialistica erogati dalle Università statali e dichiarati con tipo rapporto “05 Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da Miur” e “14 Formazione specialistica”.

I redditi evidenziati con i codici 2, 3, 4, essendo già soggetti a contribuzione nella Gestione separata, come parasubordinati e denunciati con flussi Uniemens, concorrono alla formazione del massimale annuo, che per l’anno di imposta 2023 è pari a 113.520,00 euro.

– Codice 5: con tale codice sono indicati i redditi prodotti come reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR e per i quali sono dovuti i contributi previdenziali obbligatori presso Casse previdenziali diverse dalla Gestione separata (ad esempio, un architetto che per una parte dell’anno svolge la sola professione e per la restante parte svolge sia attività professionale che lavoro dipendente oppure un professionista che produce reddito da lavoro autonomo sul quale sono pagati contributi per una parte del reddito presso i Fondi ex Enpals e per la parte restante alla Gestione separata). Al fine di individuare in modo puntuale la Gestione previdenziale obbligatoria presso la quale è stato versato il contributo previdenziale – e, di conseguenza, non assoggettare alla contribuzione presso la Gestione separata la quota di reddito già oggetto di contribuzione previdenziale – il codice 5 dall’anno di imposta 2023 assume le tipologie sotto specificate:

5 a) – Quota di reddito soggetto alla contribuzione ad altra Cassa professionale autonoma di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, quali, ad esempio, Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli Ingegneri ed Architetti (Inarcassa), Cassa nazionale dei dottori commercialisti, ecc. A tale proposito si allega l’elenco delle Casse previdenziale autonome interessate (Allegato n. 2). Particolare attenzione deve essere posta in presenza di obbligo contributivo per periodi parziali dovuti all’Inarcassa, per i quali si rinvia alla circolare n. 72 del 10 aprile 2015;

5 b) – Quota di reddito soggetto alla contribuzione al Fondo Pensione per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). Anche in presenza di tali redditi occorre determinare la quota di reddito soggetto alla contribuzione presso il medesimo Fondo da sottrarre al reddito totale percepito e alla rideterminazione delle spese totali;

5 c) – Quota di reddito da lavoro autonomo sulla quale sono state calcolate le somme a titolo di contribuzione previdenziale presso la Gestione speciale degli esercenti attività commerciali ed esposte nel Quadro RR, sezione I. Si evidenzia, che particolare attenzione deve essere posta ai redditi dichiarati quali redditi prodotti ai sensi dell’articolo 53 del TUIR ma che, ai sensi dell’articolo 2195 c.c., derivano da attività costituite in forma di impresa e sono soggetti all’obbligo previdenziale presso le Gestioni speciali degli artigiani o dei commercianti;

5 d) – Quota di reddito soggetto alla contribuzione ad altre forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle precedentemente indicate.

Sezione III – Contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico iscritti alla Gestione separata

Ai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, che producono reddito ai sensi dell’articolo 53 del TUIR e sono tenuti alla contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Gestione separata, è riservata la sezione III del Quadro RR.

Al campo 1 del rigo RR9 della sezione III devono essere riportati i compensi percepiti al lordo delle quote esenti ai fini fiscali conseguiti nell’intero anno di imposta quale lavoratore sportivo del settore del dilettantismo, così come sotto specificato. Nel caso di soggetti che esercitano più attività, di cui una è da lavoro sportivo, devono essere compilate sia la sezione II per i redditi prodotti con attività diverse da sportivo, sia la sezione III per i compensi come lavoratore sportivo, prendendo come riferimento gli importi indicati in:

– Quadro RE: compensi esposti al rigo RE2, campo 2;

– Quadro LM, sezione I: rigo LM2, se flaggata la casella “autonomo);

– Quadro LM, sezione III: rigo LM22 (o seguenti se il codice Ateco è dichiarato su altro rigo) campo 3, “se flaggato la casella “autonomo”.

Le aliquote previste per i lavoratori sportivi del settore del dilettantismo che svolgono prestazioni autonome sono pari:

– per i lavoratori privi di altra forma di previdenza obbligatoria al 25%, per la tutela IVS; inoltre, sono dovute le aliquote aggiuntive pari a 1,23% relative alla contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche: 0,72% per maternità, malattia, degenza ospedaliera e 0,52% per indennità straordinaria di continuità reddituale operativa (ISCRO). L’aliquota totale per l’anno di imposta 2023 è pari a 26,23%. Nel modello l’aliquota è indicata con il codice corrispondente E ;

– per i lavoratori coperti per l’anno di imposta con altra forma previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o reversibilità l’aliquota è pari al 24% al fine della tutela IVS. Il Codice di riferimento è F.

Istruzioni in comune sezione II e sezione III del Quadro RR

Il contribuente, entro le date di scadenza previste, deve effettuare i pagamenti della contribuzione dovuta ed esposta nel rigo RR7 tramite delega di pagamento sul modello F24, esponendo come codice tributo PXX/P10 se privo di altra forma di previdenza obbligatoria per l’anno di imposta considerato o PXXR/P10R (se si avvale della rateazione) se pensionato o contestualmente coperto da altra forma di previdenza obbligatoria. In caso di contribuzione a debito, l’esposizione è sempre obbligatoria anche in caso di presenza di somme a credito maturate nell’anno di imposta precedente. In questo ultimo caso, infatti, l’esposizione nel modello F24 deve essere effettuata compilando la colonna dell’importo a debito e, su un secondo rigo, indicando il riferimento dell’anno di imposta in cui è maturato, la tipologia di credito posto in compensazione e le somme a credito che sono poste in compensazione.

Ne consegue che non può mai avvenire, nella compilazione del modello F24, una compensazione verticale con esposizione del solo importo a debito. Tale precisazione è necessaria al fine di aggiornare tempestivamente l’estratto conto del contribuente e di evitare l’invio di “comunicazione di debito per compensazione indebita” sia in fase di controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate sia, in una fase successiva, da parte dell’Istituto.

Nel caso in cui siano state compilate entrambe le sezioni II e III, il contributo a debito da esporre sul rigo del modello F24 corrisponde all’importo esposto nel rigo RR7 e rigo RR10.

Calcolo acconto per l’anno di imposta 2024

Dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad altre Gestioni di previdenza obbligatoria né siano pensionati, l’aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.

Inoltre, l’articolo 1, comma 398, della L 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto un aumento dell’aliquota pari a 0,26% per l’anno 2021 e pari a 0,51% per l’anno 2022 e per l’anno 2023. Da ultimo, a decorrere dall’anno di imposta 2024, l’aliquota di finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO) è stabilita nella misura pari a 0,35%. Il contributo è a carico dei lavoratori autonomi che esercitano per professione abituale le attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre gestioni previdenziali, né pensionati.

Ne consegue che, per l’anno di imposta 2024, i titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata – non assicurati ad altre Gestioni previdenziali e né pensionati – per il calcolo dell’acconto dovuto devono applicare le aliquote così come sotto specificate:

– aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25%;

– aliquota contributiva aggiuntiva pari a 0,72% (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale);

– aliquota contributiva aggiuntiva per l’indennità ISCRO pari a 0,35%.

Pertanto, il contributo dovuto in acconto per l’anno di imposta 2024 per i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria è calcolato sulla base imponibile – come sopra determinata – applicando l’aliquota del 26,07%, fino al raggiungimento del massimale annuo pari a 119.650,00 euro, sempre che nel corso dell’anno tale massimale non sia stato già raggiunto per l’avvenuta percezione di altre tipologie di reddito per le quali vige l’obbligo contributivo in Gestione separata (ad esempio, con reddito percepito in relazione a collaborazione coordinata e continuativa); del 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria; del 25,72% per i magistrati onorari obbligati al versamento alla Gestione separata che hanno iniziato il loro rapporto dopo l’entrata in vigore del DLgs n. 116/2017.

I lavoratori sportivi del settore dilettantistico privi di altra forma di previdenza obbligatoria – tenuto conto che per l’anno 2024 (e fino all’anno di imposta 2027) sono tenuti all’aliquota totale pari al 26,07% – devono calcolare l’acconto dovuto effettuando la somma:

– del contributo dovuto a titolo IVS calcolata sul 50% dell’imponibile determinato per l’anno di imposta 2023, applicando aliquota del 25%;

– del contributo dovuto a titolo di contribuzione minore calcolata sul 100% dell’imponibile, applicando aliquote aggiuntive dell’1,07%.

Termini e modalità di versamento

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi; conseguentemente, per il corrente anno, entro il 1° luglio 2024 (in quanto il 30 giugno 2024 cade di domenica) o entro il 31 luglio 2024 (per coloro che si avvalgono della possibilità di rateazione) per i versamenti a saldo per l’anno di imposta 2023 e primo acconto per l’anno 2024 ed entro il 2 dicembre 2024 (poiché il 30 novembre 2024 cade di sabato) per il secondo acconto 2024.

Qualora il contribuente intenda pagare quanto dovuto a titolo di saldo 2023 in forma rateale, il pagamento deve essere completato entro la data del 16 dicembre 2024. Sono state inoltre unificate le scadenze di versamento rateale al giorno 16 di ciascun mese, sia per i soggetti titolari di partita IVA sia per i soggetti privi di partita IVA.

I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 1° luglio 2024 e il 30 luglio 2024 (saldo 2023 e primo acconto 2024) devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.

La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:

– “API” (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;

– “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;

– “DPPI” nel caso dei liberi professionisti e/o lavoratori autonomi dello sport del settore dilettantistico.

La rateizzazione

Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere a oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR, in quanto non versati in tutto o in parte all’atto della compilazione del modello “Redditi 2024-PF”.

Per i liberi professionisti e/o lavoratori autonomi dello sport del settore dilettantistico la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2023 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2024.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito, mentre le altre rate alle scadenze indicate nel modello “Redditi 2024-PF”.

La compensazione

Al fine di unificare con l’attuale normativa fiscale i criteri riguardanti la compensazione di somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto, la compensazione tramite il modello F24 può avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nell’anno 2023.

di Francesca Esposito

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