Arrivano dalla nostra isola, e nello specifico dal giudice di pace di Ischia, buone notizie per i cittadini sempre più vessati dagli istituti di credito che non si fanno problemi a segnalarli alle centrali rischi (Crif, Banca d’Italia ecc) anche quando magari non ci sarebbero i presupposti di legge. Una segnalazione che poi assume conseguenze devastanti perché il soggetto che ne risulta colpito si trova automaticamente escluso da ogni circuito di finanziamento con impossibilità non soltanto di accesso al credito, ma finanche di poter comprare un cellulare a svolgere normali attività finanziarie di piccoli importi. Ma dal Tribunale di Ischia arriva giustizia per un nostro concittadino rappresentato dall’avvocato Vito Mazzella il quale aveva contestato non soltanto l’assenza dei presupposti di legge ma anche l’omessa notifica del preavviso di iscrizione nella centrale rischi. Nel caso di specie, che ha visto un cittadino ischitano per il tramite del legale citare la Compass Banca spa chiedendo che “fosse accertata e dichiarata la illegittimità della segnalazione effettuata alla CRIF a carico dell’attore dalla convenuta, con conseguente condanna di quest’ultima al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non subiti dall’istante, quantificati in € 1.000,00, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia o da liquidarsi equitativamente, oltre interessi legali dalla domanda fino all’effettivo soddisfo e rivalutazione, comunque contenuta nei limiti di competenza per valore del giudice adito”. Il ricorrente lamentava “che nel corso del mese di maggio 2019 si determinava a richiedere visura Centrale rischi sul proprio nominativo, venendo così a conoscenza, in data 01.07.2019, di essere stato segnalato – senza preavviso – come cattivo pagatore da parte della Compass Banca Spa, per presunti quattro ritardi nel pagamento di un prestito contratto con la convenuta, e di essere stato posto in situazione di sofferenza, nonostante non ne sussistessero i presupposti. Il Sig. (OMISSIS) instaurava, pertanto, il presente procedimento”.
La Compass spa è stata condannata al pagamento di 500 euro oltre interesse e al pagamento delle spese processuali. Riconosciuto in pieno il danno non patrimoniale patito dall’ischitano
Nei motivi della decisione il giudice di pace Bruno Joudioux osserva: “Per quel che concerne il danno non patrimoniale, cagionato al Lombardi per non aver potuto accedere al credito bancario, esso è dimostrabile anche solo tramite 3 presunzioni semplici, oltre che quantificabile equitativamente (Cass. 5/3/2015, n. 4443). Nello specifico, in via presuntiva questo Giudice ritiene che tale danno sia individuabile in re ipsa, in quanto insito nei disagi conseguenti alla segnalazione effettuata e non preavvisata. Alla luce di quanto esposto, ritenuta sufficiente la prova raggiunta, sia pure per presunzione, si accoglie la domanda attorea di risarcimento danni non patrimoniali, con sua liquidazione in via equitativa in € 500,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo”. Il giudice alla fine così sentenzia: “Dichiara la contumacia della Spa Compass Banca, in persona del suo legale rappresentante p.t., non costituitasi né comparsa sebbene ritualmente citata; nel merito, accoglie la domanda attorea e, per l’effetto, condanna la Compass Banca Spa, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell’istante (OMISSIS), per le dedotte causali, dell’importo complessivo di € 500,00, oltre interessi; condanna la Compass Banca Spa, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 250,00, oltre spese generali nella misura del 15,00%, C.P.A. ed I.V.A., come per 4 legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario”.
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