L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 262747 di ieri, ha approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all’art. 16 del DL 124/2023, definendone contenuto e modalità di trasmissione. La comunicazione può quindi essere inviata a partire da oggi, 12 giugno 2024, e fino al 12 luglio 2024, con riferimento agli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024 (si veda “Dal 12 giugno al 12 luglio istanze per il tax credit ZES unica Mezzogiorno” del 22 maggio 2024).
Il modello di comunicazione è composto da: il frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria e dell’eventuale impresa avente causa in caso di operazioni straordinarie, i dati del rappresentante firmatario della comunicazione, la rinuncia al credito richiesto e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio; il quadro A, contenente i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta; il quadro B, contenente i dati della struttura produttiva; il quadro C, contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia; il quadro D contenente l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis; il quadro E, contenente gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione di cui all’art. 7 comma 14 del DM 17 maggio 2024.
La comunicazione deve essere inviata con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA”, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/97, non prima della data di realizzazione dell’investimento. In particolare, il credito è utilizzabile:
– per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale effettiva del credito spettante in proporzione alle risorse disponibili;
– per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle Entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di riparto, la certificazione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.
È inibito l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione.
Si considerano non realizzati anche gli investimenti relativi a strutture produttive non ancora impiantate nella ZES unica.
Comunicazione integrativa dal 31 luglio 2024 al 17 gennaio 2025
Si evidenzia che, per poter utilizzare il credito d’imposta per investimenti non ancora realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione richiesta, i soggetti utilizzano il medesimo modello per comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 31 luglio 2024 al 17 gennaio 2025, l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato (c.d. “comunicazione integrativa”).
Il credito risultante dalla comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi dell’art. 5 comma 4 del DM 17 maggio 2024, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio dell’apposita ricevuta.
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