La legge di bilancio per il 2018 (art. 1 comma 369 della L. 205/2017) ha istituito presso il Dipartimento dello sport il “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, destinato allo sviluppo di progetti riguardanti diverse finalità. Il DL 4/2022, contenente “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, (…) connesse all’emergenza da COVID-19, (…)”, all’art. 9 comma 3 ha stabilito che le risorse del Fondo unico in questione “… possano essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto” per le ASD e SSD maggiormente colpite dalle restrizioni. Con successive norme (art. 1 comma 613 della L. 197/2022, DL 34/2023, DM 26 settembre 2023) sono state apportate ulteriori risorse finanziarie, fino al recente DPCM 11 aprile 2024 che, per il 2024, ha incrementato fino alla somma complessiva di circa 57 milioni di euro.
Tra le varie finalità (ad es. incentivo alla pratica sportiva di disabili mediante l’uso di ausili, sostegno alla realizzazione di eventi sportivi internazionali, sostegno alla realizzazione di eventi femminili di rilevanza nazionale e internazionale), la somma di un milione di euro è stata destinata al sostegno della maternità delle atlete che operano nell’ambito dei settori sportivi agonistici. Si tratta di una particolare misura, regolamentata dall’art. 7 del predetto DPCM, ove sono stabiliti criteri e modalità per il riconoscimento.
Il contributo è pari a 1.000 euro mensili per un massimo di 12 mensilità, per la cui erogazione è necessario il possesso di condizioni che, all’atto della richiesta, devono tutte coesistere, ossia: svolgimento nell’attuale o precedente stagione sportiva, esclusivamente o prevalentemente, di un’attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI o dal CIP; assenza di redditi da altra attività superiori a 15.000 euro lordi annui; non appartenenza a gruppi sportivi militari o altri gruppi che garantiscono una tutela previdenziale in caso di maternità; assenza di attività lavorativa che garantisca la tutela previdenziale in caso di maternità; possesso della cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione europea, ovvero, per le atlete appartenenti a Paesi terzi, il possesso del permesso di soggiorno in corso di validità e con scadenza di almeno sei mesi successiva a quella della richiesta del contributo.
Oltre al possesso contemporaneo delle predette condizioni, all’atto della richiesta le atlete devono anche trovarsi, “… alternativamente, in una delle seguenti ulteriori condizioni: i) aver partecipato negli ultimi cinque anni a una olimpiade o a un campionato o coppa del mondo oppure a un campionato o coppa europei riconosciuti dalla federazione di appartenenza; ii) aver fatto parte almeno una volta negli ultimi cinque anni di una selezione nazionale della federazione di appartenenza in occasione di gare ufficiali; iii) aver preso parte, per almeno due stagioni sportive, a un campionato nazionale federale”.
È possibile richiedere il contributo a partire dal primo mese di gravidanza e non oltre gli undici mesi successivi, purché prima della richiesta sia stata cessata l’attività sportiva agonistica. A prescindere da ciò, è prevista la decadenza dal diritto nel momento in cui si riprende l’attività agonistica. Nel caso di interruzione di gravidanza, la percezione continua fino alla ripresa dell’attività ma per non più di tre mesi.
Ai sensi del comma 5 del predetto art. 7, il contributo in rassegna ha natura di reddito diverso ex art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR, ma sul punto va osservato che la lett. m) è stata modificata dall’art. 52 comma 2-bis del DLgs. 36/2021 a far data dal 1° luglio 2023, lasciando quali soggetti erogatori soltanto cori, bande e filodrammatiche. A parere di chi scrive, ferma restando la natura di reddito diverso, le somme suddette potrebbero invece inquadrarsi tra quelle derivanti da “… obblighi di fare, non fare o permettere” di cui alla lett. l) dello stesso art. 67 comma 1 del TUIR.
Operativamente, la richiesta si presenta compilando un modulo reperibile sul sito del Dipartimento dello sport, con successivo invio tramite PEC. Poiché le risorse sono limitate, prevale l’ordine cronologico di arrivo delle richieste, fino a esaurimento del Fondo stanziato.
Di certo l’introduzione di questo specifico contributo va nell’ottica di agevolare il mondo sportivo femminile di rango superiore, considerate le stringenti condizioni per il riconoscimento del diritto. Inoltre, un semplice calcolo aritmetico porta alla conclusione che per il 2024, nel caso di massima percezione del contributo (ossia per 12 mensilità), avrebbero diritto a riceverlo soltanto 83 atlete (un milione di euro/12 mila euro = 83,33), numero che potrebbe aumentare soltanto per la riduzione delle mensilità ricevute (ad esempio per richieste inviate oltre il primo mese di gravidanza) o a causa di interruzione della stessa. A tal fine, a parte un nuovo incremento del Fondo, un’ipotesi potrebbe essere quella di rivedere almeno la ripartizione del Fondo stesso tra le varie finalità, pur con tutta la consapevolezza della limitata disponibilità delle risorse.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui