La legge di conversione del “Decreto Salva Conti” ha introdotto cambiamenti significativi riguardo ai bonus edilizi, bloccando le opzioni di sconto e cessione del credito. Le nuove regole limitano la cessione del credito per i lavori avviati dopo il 30 marzo 2024, ma fanno alcune eccezioni. Inoltre, sono previsti obblighi di segnalazione per i Comuni e nuove modalità di ripartizione delle detrazioni fiscali. Tuttavia, resta da capire come queste novità influenzeranno concretamente i beneficiari e quali saranno gli effetti a lungo termine.
La Legge di conversione del D.L. 39/2024 c.d. “Decreto Salva Conti” è entrata in vigore il 29 maggio e ha portato rilevanti novità per quel che riguarda il blocco delle opzioni di sconto e cessione dei bonus edili o della loro possibile detrazione in dichiarazione dei redditi. Vediamo le novità introdotte che si riassumono in questi tre punti:
- blocco della cessione del credito;
- controlli da parte degli enti locali;
- spalmatura delle detrazioni in 10 anni.
Decreto Salva Conti: analisi dei provvedimenti sui bonus edilizi
Bonus edilizi: blocco cessione del credito dal 30 marzo
Come noto l’articolo 2 del D.L. n. 11/2023 ha introdotto il divieto generalizzato all’esercizio dell’opzione a decorrere dal 17/02/2023 ad eccezione di una serie di interventi per i quali le procedure abilitative risultano già avviate.
Il successivo D.L. n. 212/2023 (cd. “Decreto salva Superbonus”) ha modificato il regime delle deroghe al divieto di cessione di cui al citato DL 11/2023 per le demo-ricostruzioni, per il bonus barriere architettoniche e per i cd. “piani di rigenerazione urbana”.
Più di recente, il D.L. n. 39/2024, in vigore dal 30/03/2024, ha introdotto nuove limitazioni alle residue possibilità di procedere alla cessione del credito, che sono state parzialmente modificate dalla recente legge di conversione.
In particolare, la legge di conversione fa salve tutte le modifiche riferite alla generalità dei casi introdotte dalla versione originaria del DL 39/2024, e introduce alcune modifiche per gli immobili danneggiati da un sisma.
Immobili danneggiati dal sisma
Secondo le modifiche portate pe le spese sostenute a decorrere dal 30 marzo 2024 la situazione che sin configura è la seguente.
Immobili |
Blocco |
Immobili danneggiati da eventi sismici nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per i quali sia l’istanza di acquisizione del titolo edilizio che l’istanza di concessione di contributi sono state presentate dopo il 29 marzo (quindi dal 30 marzo 2024) | Il blocco alla cessione/sconto continua a non operare, ma nel limite finanziario complessivo “di 400 milioni di euro richiedibili per l’anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009” e compete al Commissario straordinario per la ricostruzione assicurare il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga. È quindi possibile optare per la cessione/sconto ma dentro i predetti paletti finanziari. |
Immobili danneggiati da eventi sismici nelle Regioni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza (anche diverse da Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), per i quali almeno una, tra l’istanza di acquisizione del titolo edilizio e l’istanza di concessione d |
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