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Il Tribunale Ordinario di Forlì, in una recente sentenza datata 8 aprile 2024, ha fornito un notevole contributo interpretativo sull’applicazione dell’articolo 79, comma 5 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), estendendo gli effetti esdebitatori del concordato minore anche al coobbligato solidale. Questa decisione rappresenta una novità significativa nella giurisprudenza delle procedure di composizione del debito, poiché amplia le possibilità di tutela per i debitori solidali in situazioni di sovraindebitamento. Tale pronuncia, tra le prime nel suo genere, ha stabilito la possibilità di estendere gli effetti esdebitatori anche al coobbligato solidale, previa pattuizione nell’accordo di concordato. Per approfondimenti consigliamo il volume: Come gestire la composizione negoziata nel risanamento dell’impresa

1. Il concordato minore


Il concordato minore è una procedura di risanamento finanziario riservata a particolari categorie di debitori non fallibili, progettata per essere più accessibile e meno onerosa rispetto al concordato preventivo standard. È particolarmente adatta per professionisti, piccoli imprenditori e imprenditori agricoli che si trovano in una condizione di sovraindebitamento ma desiderano evitare il fallimento (oggi liquidazione giudiziale/controlla). Questa procedura si articola in due varianti principali: il concordato in continuità e il concordato liquidatorio.
Concordato Minore Liquidatorio: finalizzato alla liquidazione degli asset del debitore per soddisfare i creditori, senza perseguire la continuità dell’attività.
Concordato Minore in Continuità: mirato a mantenere l’operatività dell’impresa, permettendo al debitore di ristrutturare il proprio debito mentre continua l’attività commerciale.
Entrambe le forme sono state pensate per garantire una maggiore elasticità e adattabilità alle specifiche necessità e condizioni del debitore, offrendo una soluzione su misura per le piccole realtà economiche. Per approfondimenti consigliamo il volume: Come gestire la composizione negoziata nel risanamento dell’impresa

Come gestire la composizione negoziata nel risanamento dell’impresa

La crisi emergenziale conseguente alla pandemia ha indotto il legislatore a intervenire in modo significativo in ambito concorsuale, fornendo alle imprese in difficoltà nuovi strumenti per gestire in una prospettiva quanto più possibile anticipata la crisi di impresa.Lo strumento della composizione negoziata – una delle innovazioni più incisive – consente all’imprenditore, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di perseguire un tempestivo risanamento dell’impresa con il supporto di un esperto indipendente, che agevoli le trattative con i creditori e gli altri soggetti interessati.Il volume, aggiornato alla recentissima Legge 21 aprile 2023, n. 41 di conversione del D.L. 13/2023 (Decreto PNRR), è un utile ausilio per il professionista chiamato a confrontarsi con il procedimento di composizione negoziata della crisi di impresa, affrontando la disciplina in una prospettiva multidisciplinare che valorizza dal punto di vista giuridico, ma non solo, i molteplici e distinti aspetti di un istituto che pare destinato ad essere utilizzato con sempre maggior frequenza.Filippo GhignoneAvvocato del Foro di Bologna, Dottore di ricerca in Diritto Fallimentare presso l’Università di Bologna. Svolge la professione e l’attività di ricerca nell’ambito del diritto fallimentare e concorsuale in genere, occupandosi prevalentemente di ristrutturazione del debito, di distressed investments e di c.d. special opportunities. È autore di diverse pubblicazioni in materia di diritto commerciale e fallimentare.

Filippo Ghignone | Maggioli Editore 2023

2. Il caso oggetto della sentenza n. 32/2024


Il procedimento riguardava un sovraindebitato, il quale proponeva un concordato minore per gestire le sue obbligazioni, principalmente erariali, derivanti dal suo ruolo precedente come legale rappresentante di una società. La peculiarità della proposta risiedeva nel fatto che essa prevedeva l’estensione degli effetti esdebitatori ad un altro coobbligato , anch’egli coinvolto per debiti similari.
Nella sentenza, il tribunale ha approvato il concordato minore così come proposto dal debitore, previa valutazione positiva dell’OCC che ha incluso nei suoi effetti anche un coobbligato. Questa decisione è stata presa nonostante il voto contrario di un creditore significativo, l’Agenzia delle Entrate, il quale aveva espresso preoccupazioni riguardo l’ammissibilità della proposta a causa di presunte manovre pregiudizievoli per i creditori.

3. Elementi chiave del concordato


Finanza interna ed esterna: Il debitore ha proposto di soddisfare i creditori attraverso un mix di risorse interne ed esterne, garantendo una percentuale di soddisfazione dei crediti che il tribunale ha ritenuto più vantaggiosa rispetto alla liquidazione.
Estensione degli Effetti: L’estensione degli effetti del concordato al coobbligato ha implicato una valutazione dettagliata della situazione finanziaria del coobbligato, assicurando che anche senza beni significativi disponibili, la sua inclusione non pregiudicasse i diritti dei creditori.

4. Dettagli della proposta di concordato


La proposta includeva:
L’utilizzo di finanze interne ed esterne per la liquidazione parziale dei debiti.
Un’offerta di pagamento di €49.312 da parte di un finanziatore interno e €17.000 da un finanziatore esterno per soddisfare i creditori a diversi livelli.
L’estensione degli effetti del concordato al coobbligato per il debito specifico condiviso con il debitore principale sovraindebitato.

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5. La sentenza e le sue implicazioni giuridiche e pratiche


Il giudice, Dott. Maria Cecilia Branca, ha omologato il concordato nonostante il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate, applicando il meccanismo del “cram down” previsto dall’art. 80 CCII. Questo meccanismo permette l’omologazione del piano di concordato anche senza il raggiungimento della maggioranza qualificata, purché il piano sia più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
La decisione ha implicazioni significative per la pratica del diritto del sovraindebitamento, mostrando un’evoluzione nell’interpretazione delle norme relative al concordato minore. Essa dimostra un equilibrio tra la tutela dei creditori e la possibilità per i debitori di riorganizzare le proprie passività in modo sostenibile.
L’omologazione del concordato, utilizzando il meccanismo del “cram down”, sottolinea la flessibilità del sistema giuridico nel bilanciare gli interessi dei creditori con quelli dei debitori in difficoltà. La decisione del tribunale riflette un’interpretazione espansiva dell’art. 79, comma 5, del CCII, dimostrando una tendenza verso soluzioni più inclusive per i debitori solidali.
In sintesi, la sentenza del Tribunale di Forlì stabilisce un importante precedente nell’ambito del concordato minore, allargando l’applicazione dei suoi effetti beneficenti non solo ai debitori diretti ma anche ai coobbligati, creando un precedente che potrebbe influenzare positivamente le future decisioni in casi simili.

 

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