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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 12751/2023 del 11-05-2023

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17043/2018 R.G. proposto da: #### A, rappresentati e di fesi dagli avvocati ### (###) ed ### -ricorrenti contro ### & C ###### rappresentati e difesi dall'avvocato ### - controricorrenti e ricorrenti in via incidentale avverso la sentenza della Corte d'appel lo di ### n. 196/2018 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal ### 2 di 26 FATTI DI CAUSA 1.L'### di ### & C. s.n.c., ### ed ### in qualità di legali rappresentanti della società, citarono in giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo Pacchi ani ### ed ### per sentirli condannare all'arretramento del fabbricato, dell'autorimessa e del terrapieno realizzati in posizione antistante alla struttura alberghiera in violazi one delle distanze previste dal l'art.9 del d.M 1444/68. La co struzione consistev a nella sopraelevazione di un vecchio manufatto adibito a labor atoriomagazzino, realizz ato alla distanza di 1,5 metri dal confine ed a 6 metri dalla frontistante parete del fabbricato “### ralago”, nonché nell'ampliamento dell'edificio preesistente, posto alla distanza di dieci metri dal predetto albergo.  1.1.Il Tribun ale di ### accolse per quanto di ragione la domanda e condannò i convenuti ad arretrare la porzione di edificio costruita in sopraelevazione; rigettò, invece la domanda in relazione all'autorimessa ed al terrapieno.  1.2.Proposero appello ### ed ### si costituirono per resistere al gravame e spiegarono appello incidentale la società ### di ### & C. s.n.c., ### ed ### 1.3.Nel corso del giudizio d'appello, venne prodotta la sentenza del Consiglio di Stato N. 2782/2013, che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione proposta dalla società ### avente ad oggetto la legittimità della concessione edilizia.  1.4.La Corte d'### lo di ### con sentenza del 22.11.2017, rigettò l'appello principale ed accolse l'appello incidentale.  1.5.La co rte distrettuale non ritenne rilevante il giudi cato amministrativo in quanto la sentenza del Consiglio di Stato si er a 3 di 26 limitata a dichiarar e inamm issibile l'impugnazione proposta dalla società per tardività, senza pronunciarsi nel merito della legittimità dell'intervento edilizio. In ogni c aso, poiché la domanda d i annullamento della concessione edilizia aveva ad oggetto il controllo di legittimità dell'esercizio del potere da parte della PA, era esclusa l'efficacia del giudicato amministra tivo nelle co ntroversie fra privati aventi ad oggetto la lesione del diritto di pr oprietà derivante dalla violazione delle distanze legali.  1.6.La Corte d'appello accertò che l'opera realizzata era differente dal precedente manufatto per forma altezza e volume, costituiva una nuova costruzione e violava le distanze; escluse che l'in tervento edilizio avesse natura di “sopralzo”, in relazione al quale era legittima la distanza preesistente prevista dall'art.5 delle NTA del Comune di ### In ogni caso, la inderogabilità della normativa sui distacchi tra fabbricati prevista dall'art. 9 del D.M. 1444/1968, avente rango primario, determinava l'illegittimità di ogni previsione regolamentare in contrasto con il limite minimo di distanza.  1.7.La Corte distrettuale accolse l'appello incidentale proposto dalla società con riferimento alla violazione delle distanze dell'autorimessa, che co nsiderò parte integrante del fabbricato, in quanto l'altezza dell'autorimessa sporgeva di cm86 e, quindi di oltre 16 centimetri rispetto alle previsioni dell'art.7 delle NTA del Comune di ### La Corte distrettuale rigettò, invece, l'appello incidentale, non ravvisando la violazi one delle distanze rispetto al terrapieno, at tese le sue modeste dimensioni e la funzione sostanzialmente ornamentale.  2.Avverso la sentenza della Corte d'ap pello h anno propos to ricorso per cas sazione ### ed ### sul la base di cinque motivi. 4 di 26 2.1. L'### di ### & C. s.n.c., ### ed ### hanno resistito con cont roricorso ed hanno proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi.  2.2.I rico rrenti hanno depositato controrico rso per resistere al ricorso incidentale.  2.3.In pros simità dell'udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.  2.4.Il Sostituto Procuratore Generale in persona del dott. ### ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla sentenza del Consiglio di Stato N.2782/2013, olt re alla violazione del giudicato amministrativo, ai sensi dell'art. 2909 c.c., relativamente al potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, previsto dall'art.5 della Legge n. 2248/1865, ### E. I ricorrenti denunciano l'erroneità della statuizione della Corte d'### di ### nella parte in cui ha affermato che il giudicato ammini strativo ha avuto ad oggetto la legittimità della concessione edilizia mentre, invece, il Consiglio di Stato avrebbe accertato, con autorità di giudicato, che l'intervento edilizio doveva essere qualificato come “sopralzo” e non come nuova costruzione. Tale statuizione sarebbe vincola nte nel giudizio av ente ad oggetto la violazione delle distanze, al fine di evitare un contrasto di giudicati mentre, invece, la Corte d'appello avrebbe erroneamente disapplicato l'art.8 delle NTA, che esclude l'applicabilità delle norme sulle distanze per i “sopralzi”, con evidente violazione del ne bis in idem . Affermano i ricorrenti che il giudizio civile ed amministrativo 5 di 26 sono caratterizzati da identità soggettiva, petitum e causa petendi, perché aventi ad oggetto l'accertamento delle distanze minime legali fra fabbricati frontistanti.  1.Il motivo è infondato.  1.1.Non merita accoglimento la censura relativa al vizio motivazionale in quanto la Corte d'appello non ha omesso l'esame della sentenza del Consiglio di Stato ma, esaminandola, ha riten uto irrilevante il giudicato amministrativo nel presente giudizio per ragioni che questo collegio condivide.  1.2.Come correttamente affermato dalla Corte di merito, il Consiglio di Stato non ha valutato la legittimità delle norme urbanistiche del Comune di ### ma ha pronun ciato in rito, dichiarando l'inammissibilità dei ricorsi. Infatti, come risulta dalla motiva zione della sentenza del Consiglio di Stato, per due dei tre ricorsi era stata omessa la noti fica alla ### mentre il terzo ricorso, nella parte in cui av eva impugnato le ### era stato di chiarato inammissibile per tardività, considerando che il dies a quo decorreva dal momento in cui gli atti avevano manifestato la concreta attitudine lesiva, coincidente con la conoscenza della concessione edilizia (pag.  4 della sentenza del Consiglio di Stato del 16.4.2013). In tali ipotesi, non pu ò dirsi formato il giudicato a mministrativo, non contenendo detta deci sione nessun accertamento sul merito del ricorso, co n la conseguenza che all'adito giudice ordinario non è precluso l'esame di quelle delibere nonché di disapplicarle, in caso di riconosciut a illegittimità, limitatamente al caso sott oposto al suo esame ( Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 5982 del 09/07/1987). ### da parte del giudi ce ordinario del potere di disapplicare un atto della p.a. è precluso solo quando la legittimità dell'atto sia stata accertata da l giudice amministrati vo con sentenza passata in giudicato, resa nel 6 di 26 contraddittorio delle parti (Cassazione civile sez. II, 04/02/2005, n.2213).  1.3. La Corte di merito ha anche ribadito il consolidato il principio di questa Corte, secondo cui la pronuncia del gi udice amministrativo, investito della domanda di annullamento della licenza, concessione o permesso di costruire ha ad oggetto il controllo di legittimit à dell'esercizio del potere da parte della ### ovvero concerne esclusivamente il profil o pubblicistico relativo al rapporto fra il privato e la P. A., sicché non ha efficacia di giudicato nelle contro versie tra privati, proprietari di fabbricati vicini, aventi ad oggetto la violazione della normativa in tema di distanze legali, che è posta a tutela non solo di interessi generali ma anche della posizione so ggettiva del privato (Cassazione civi le sez. II, 14/05/2015, n.9869).  2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art.5 del la Legge n. 2248 del 1865 All. E , in relazione al contenuto dell e NTA del PRG di ### la Corte d'appello, nell'affermare che gli strumenti urbanistici comunali non possono derogare al DM 1444/68, non avrebbe indicato nessuna delle norme tecni che del Comune di ### (### contrastanti co n la disciplina statale in tema di distanze fra fabbricati. Ne conseguirebbe l'inapplicabilità dell'istituto della disapplicazione previsto del l'art. 5 della Legge n. 2248/1865, allegato E. in relazione all'art.5 delle NTA, che prevedono una nozione di “sopralzo” diversa da quella di “nuova costruzione”, ai fini del calcolo del le di stanze. ### 5 delle NTA prevede, infatti, che “in caso di sopralzo la verifica delle si distanze si in tende soddisfatta ov e siano mantenuti i rapporti e le distanze esistenti” e tale n orma, siccome no n tempestivamente impu gnata dalla parte interessata non potrebbe essere disapplicata. 7 di 26 2.1.Con la memoria e### art.378 c.p.c., i ricor renti hanno posto la questione dell'applicabili tà della normativa sopravvenuta, con particolare riferimento alle modifiche previste dall'art.19, comma 1, lett.a) e b) della L.120 /2020, ritenendo che so praelevazione fosse legittima anche per effetto dello ius superveniens.  2.2.Nell'incipit della memoria illu strativa , i ricorrenti hanno evidenziato come il fulcro del presente gi udizio sia costitu ito dalla disapplicazione dell'art.8 delle NTA del Comune di ### per contrasto con l'art.9 del D.M. 1444/1968 . Pur prendendo atto dell'orientamento giurisprudenziale che assimila la sopraelevazione ad una nuova costruzione, rilevano come l'art.2 bis, comma 1 ter del ### del l'Edi lizia, nel la formulazione adottata dalla L.  120/2020, consenta l' aumento volumetrico dei fabbric ati esistenti anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demol ito, sempre nei limi ti delle distanze legittimamente preesistenti. Inoltre, la normativa sopravvenuta avrebbe ampliato il concetto di intervento di “ristrutturazione edilizia”, come previsto dall'art.3, lettera d del citato ### comprendendo anche gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici e sistenti con diver si sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, specificando che l'intervento possa prevedere “incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”. Nel caso di specie, quindi, per effetto della normativa sopravvenuta la sopraelevazione rientrerebbe nell'ambito della ristrutturazione.  2.3.Il motivo è infondato.  2.4.La vicenda processuale va certamente esaminata alla luce dello ius supervenien s, trattan dosi di normativa posterior e all a proposizione del ricorso per cassazione e pertin ente rispetto alle 8 di 26 questioni in esso prospettate ( Cas s. 19617/2018; Cass. 10547/206).  2.5.### la costante interpretazione giurisprudenziale in materia di distanze nelle costruzioni, infatti , qualora subentri una disposizione derogatoria favorevole al costruttore, si consolida - salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull'illegittimità della costruzione - il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alla distanza inferiore, se, a quel tempo, la stessa sia gi à ultimata, re stando irrileva nti le vicende normative successive (tra le tante Cass. Civ., Sez. II, 4.2.2021, n. 2640 ; Cass. Ci v., Sez. II, 26.7.2013, m.18119). Il sopravvenire della disciplina normativa meno restrittiva comporta, invero, che l'edificio in contrasto con la regolamentazione in vigore al momento della sua ultimazione, ma conforme alla nuova, non possa più essere ritenuto illegittimo, cosicché il confinante non può pretendere l'abbattimento o, comunque, la riduzione alle dimensioni previste dalle norme vigenti al momento della sua costruzione.  2.6. Ai fini della decisione della controversia, è opportuno esaminare sommariamente lo stato della normativa e della giurisprudenza in materia.  2.7.Innanzitutto, la nozione di ricostruzione di un edificio, in passato, era indiv iduata in un intervento che fo sse contenuto nei li miti preesistenti di altezza, volumetria, sagoma e area di sedime dell'edificio. Le eventuali eccedenze invec e andav ano considerate come nuova costruzione. Da ciò discendeva, in tema di distanze, che le nu ove costruzioni dovevan o essere soggette alle distanze legali, mentre per le ric ostruzioni le distanze erano qu elle previste per l'edificio originario (in tal senso Cass. Civ., Sez. II n.473/2019).  2.8. Tale distinzione si basava su una serie di disposizioni, a partire dall'art. 31, comma 1, lett. d), della legge n. 457/1987, per passare 9 di 26 poi all'art. 3, comma 1, lett. d), del ### dell'### (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), il quale, nella sua formulazione orig inaria, prevedeva che "nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demoli zione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, ar ea di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica". Basandosi su tale norma, la gi urisprudenza ha quindi ripetutamente ribadito che si ha ricostruzione, che segue le sorti dell'edificio preesistente, quando ci si contenga nei limiti di sagoma, volumi, area di sedime di quest'ultimo, si ha nuova costruzione per ciò che eccede (e### multis Cass. Civ, Sez. 
II, n.15041/2018).  2.9. Il D. L. 69/201 3 ha novell ato l'ar t.3 del T.U dell' edilizia, comprendendo, nell'ambito della ristrutturazione edilizia gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Nella nuova formulazione, per aversi una ricostruzione bastava dunque rispettare la volumetria originaria, senza necessità di rispettare la sagoma.  2.10. Il D.L. 32/2019, convertito nella L. 55/2019, è intervenuto sul tema del le distanze per le costruzi oni al fine di semplificare e velocizzare i proce dimenti sottesi alla realizzazione degli in terventi edilizi di rigenerazione del tessuto edificatorio nelle aree urbane.  2.11.In qu esto quadro, la L.55/2019 ha oper ato una serie di modifiche agli standar d urbanistici fissati dal D.M. 1444/1968, che prevedeva limiti inderogabili "di di stanza tra i fabbricati", tali da vincolare i comuni nell'adozione degli strumenti urbanistici e tali da 10 di 26 poter essere invoc ati, previa disapplicazione dello strumento urbanistico eventualmente difforme, nelle controversie tra privati.  2.12.I cambiamenti al D.M. N.1444/1968 sono in concreto intervenuti mediante le modifiche apportate dal D.L. n.32/2019 all'art.2 bis del TU edilizia, con riferimento a quelle disposizioni che consentivano a ### e ### autonome di adottare disposizioni derogatorie sulle distanze legali.  2.13.Il D.L. n.32/2019 ha aggiunto i seguenti commi al citato art. 2 bis : "1-bis. Le disp osizioni del comm a 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.” 1-ter. In ogni caso di intervento di demolizio ne e ricostruzione, quest'ultima è comunque consent ita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata ass icurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo." 2.14. Discende da quanto sopra del ineato che con le modifiche apportate dall'art.5 del D.L. n.32/2019, all'art. 2 bis del TU edilizia, la demol izione e ricostruzione di un fabbricato è consentita nel rispetto del le distanze legitti mamente preesisten ti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolit o, nei limi ti dell'altezza massima di qu est'ultimo. In cas o diverso, le eventuali disposizi oni derogatorie sulle distanze devo no comunque essere previste dai ### nell'ambito degli strumenti urbanistici. 11 di 26 2.15. Det te previsioni non co nsentivano quindi l'aumento di volumetria e le leggi regionali in contrasto con la legge statale sono state di chiarate illegittime dalla C orte ### in tutte le occasioni in cui è stata adita.  2.16.E' utile ricordare la sentenza della Corte Costitu zionale N.  30/2020, che, pronun ciandosi sulla legittimità dell'art. 9, co mma 8 bis della ### n. 14/2009, la quale consentiva deroghe alle altezze dei fabbricati, ha ribadito l'inderogabilità delle norme sulle distanze previste dall'art.9 D.M.1444/68.  2.17.La Corte Costit uzionale è nuovamente intervenuta con la sentenza N.70/2020 per dichiarare costituzionalmente illegittime le previsioni della ### n.5/2019 (### che co nsentiva, in caso di demol izione e ricostruzione un aumento volumetrico. Con tale decisi one, rib adendo il suo consolidato orientamento ( tra le tante Corte Cost n.86/2019; Corte Cos t.  125/2017), il giudice delle leggi ha ribadito, sulla base dell'art.2 bis del D.L.32/2019, l' inderogabilità delle norme statali, in quanto necessarie a offrire una protezi one unitaria su tutto il territorio nazionale in relazione alle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza.  2.18. An che la giurisprudenza del ### iglio di Stato, nelle prime applicazioni delle modifiche appor tate dall'art.5 del D.L. 32/2019 all'art.2 bis del ### zia, ha affermato che la demolizione e ricostruzione di un fabbricato è consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicura ndo la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostrui to con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo; in caso diver so, le eventuali disposizioni derogatorie s ulle distanze 12 di 26 devono c omunque essere previste dai ### nell'amb ito degli strumenti urbanistici (### di Stato sez. IV, 16/10/2020, n.6282 in fattispecie antecedent e al S.L. N. 76/2020, convertito nella L.  n.120/2020, che ha ulterior mente modi ficato l'ar t.2 bis del TU ### .  2.19. Al fine di allargare l'ambito degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione urbana, senza inco rrere nel rilievo di incostituzionalità, il legislatore è nuo vamente intervenuto sul ### dell'### 2.20.###.10 del D. L. 16.7.2020 m.76 convertito con modificazioni dalla L.11.9.2020 n.120 ha inciso profondamente sulla struttura del DPR 6.6.2001 , n.380 attraverso una serie di interventi puntual i, aventi come finalità l'esigenza di “semp lificare e accelerare le procedure edi lizie, di assicurare il rec upero e la qualificazione del patrimonio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo del suolo”.  2.21.Le singole previsioni del decreto sono intervenut e su specifici profili della disciplina edilizia, con l' obiettivo pratico di fo rnire strumenti normativi favorevoli alla rigenerazione dei tessuti urbani.  2.22.### autorevole do ttrina, con il decreto semplificazioni, il legislatore statale ha compiuto una “manutenzione straordinaria del ### dell'Edilizia”, proseguendo nel percorso intrapreso con il “decreto sbloccacantieri” del 2019, che, pur avendo indicato una serie di obiettivi ritenuti prioritari nella rigenerazione urbana, era intervenuto soprattutto in materia d i distanza tra costruzioni con previsioni che non avevano superato il vaglio di costituzionalità. 13 di 26 2.23.Proprio in tema di distan ze tra gl i edifici, la novità introdotta dalla L. 120/2020 è pr oprio la rivisita zione del concetto di “ristrutturazione edilizia” ( art.3, comma 1 lett. d del DPR 380/2001) ed il suo conseguen te coordinament o con la definizione di “manutenzione straordinaria” ( art.3, comma 1, lett.b) del DPR 380/2001). In tal senso so no orientate le norme in tema di demolizionericostruzione, che costituiscono il fulcro della normativa inserita con la L.120/2020.  2.24. Ai sensi dell'art.3, lett era d) costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a trasfor mare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. La norma prosegue affermando che, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, sono ricompresi alt resi' gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le in novazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa anti sismica, p er l'applicazione della normativa sull'accessibilita', per l'istallazione di impiant i tecnologici e per l'efficientamento energetico. Inoltre, al sol o fine di promuovere interventi di rigenerazione urbana, sono a mmessi incrementi di volumetria, nei so li cas i espressamente previsti dall a legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali.  2.25.Con le modifiche app ortate dall'art.3, lett. d), gli interventi di ristrutturazione possono, qui ndi, consistere anche in demol izioni e ricostruzioni in cui, rispetto all'edificio originario mutino la sagoma, i prospetti , il sedime e le caratteristiche plani volumetriche e tipologiche. In tali casi, l' inter vento deve mantenersi rispettoso unicamente del volume preesistente, con possibilità di formazione di 14 di 26 un manufatto tipologicamente anche radicalmente diverso dal preesistente.  2.26. Quando, invece, “ la legislazione vigent e o gli strumenti comunali lo consentano”, sono ammessi increment i di volumetria “anche per interventi di rigenerazione urbana”.  2.27.Questa flessibilità derogatoria non è ammessa né per gli edifici tutelati, per le zone A (o come diversamente definite dalle leg gi regionali) così come nei “ centri e nuclei sto rici consolidati e negli ulteriori ambiti di parti colare pregio storic o e a rchitettonico”, fatte salve le previsioni leg islative e degli strumenti urbani stici. In tali ipotesi, la ricostruzione ed il ripristino degli edifici crollati o demoliti deve mantenersi fedele all'esistente, ossia deve rispettare non solo il volume ma anche la sagoma, il sedime e le car atteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio demolito, senza possibilità di incrementi volumetrici.  2.28. E ' stato osservato in dottrin a che gli interventi di ristrutturazione edilizia sar ebbero fortemente penalizzati qualora dovessero rispettarsi anche per i nuovi edifici le distanze tra costruzioni previste dall'art.9 del D.M. 1444/68 nel l'ambito di interventi di rigenerazione urbana che abbiano come fine un nuovo modello di città “urbana” e lo sviluppo del territorio.  2.29. Le criticità emerse con il c.d “Decreto del Fare” (D. L. 69/2013) e co n il “### cacantieri” (L.55/201 9) sono state, quindi, superate con il nuovo testo dell'art.2 bis, comma 1 ter, che consente di sfruttare gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti anche con ampliament i fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edi ficio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. 15 di 26 2.30. Ne è seguita la modifica dell'art.2 bis, comma 1 ter del ### dell'### da parte della L.120/2020, che, nel nuovo testo, così recita: “in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto del le distanze minime tra gli edifici e dai co nfini, la ricostruzione e' comunque consentit a nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volu metrici eventualmente riconosciuti per l'intervento poss ono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti” 2.31.La norma intro duce il principio secondo cui ogni interve nto di demolizione - ricostruzione, nel contesto di un in tervento unitario, indipendentemente dalla qualificazione come ristrutturazione o nuova costruzione (“in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici”), può essere realizzato sulla linea di confine del fabbricato demolito , anche ov e quest'ultimo risulti “legittimamente” posto ad una distanza da fabbricati e da confini inferiore da quelle attualment e pre viste. La norma prosegue indicando la possibilità che anche eventuali “incentiv i volumetrici eventualmente riconosciuti all'intervento” possano essere collocati sul filo dell'edi ficio preesistente, anche fuori della sagoma e con superamento dell'altezza del manufatto demolito.  2.32. Così ricostrui to il quadro normativo in re lazione allo ius superveniens, nel caso di s pecie, la normativa sopr avvenuta non incide sulla fattispecie in esame, in cui il f abbricato ricostruito è diverso dal preesistente manufatto per “forma , altezza e superficie “ 16 di 26 (pag.11 della sentenza impugnata) e l'intervento costruttivo non rientra nel regime derogatorio previsto dall'art.3 lettera d), ovvero per promuovere un intervento di rigenerazione urbana.  2.33.Si tratta di costruzio ne realizzata dal privato in violazione dell'art.9 del D.M.1944/68, in ragione dell'entità delle modificazioni apportate al volume ed alla co llocazione del fabbricato, che rendevano l'opera realizza ta nel suo complesso oggettivame nte diversa da quella preesistente. ### aumentava il volume e modificava la sagoma dell'edificio demolito, senza ri spettare le distanze preesistenti, e cioè di quelle conformi alla normativa vigente al moment o in cui è stato realizzato l'intervento ori ginario (Cassazione civile sez. II, 24/06/2022, n.20428; Cass. Civ., Sez. II, 14.4.2022, n. 12196).  2.34. ### tervento costruttivo è avv enuto in assenza di alcun intervento di pianificazione urbanistica, che legittimasse l'aumento di volumetria.   2.35.La normativa intro dotta sul le distanze dalla L.120/2020 è coerente con il perseguimento dell'interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece assic urata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal codice civile e dal D.M.1444/68.  2.36.Allo stato attuale della normativa, in ogni caso di demolizione con ricostruzione - e qu indi anche in presenza di aumento di volumetria nei casi co nsentiti dall'art. 3, lett. d) del TUE - la costruzione deve rispettare le distanze preesistenti. 17 di 26 2.37. Co me chiarito anche dalla relazione ministeriale al decreto semplificazioni (D.L. n. 76 del 2020), l' art. 2, comma 1-ter, ha rimosso il vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma ma solo per gl i interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, nella specie non sussistente.  2.38. ### teriore profilo di ricor so riguarda la qualificazione dell'intervento edilizio. I ricorr enti sostengono che si tratti di “sopralzo” di un e dificio preesistente e non di nuova costruzione, ragione per la quale esso sarebbe legittimo ai sensi dell'art.5 delle NTA del Comune di ### che così dispone: “in caso di sopralzo la verifica delle distanze si intende soddisfatta ove siano mantenuti i rapporti e le distanze esistenti”, mentre la distanza di metri di eci rispetto alle pareti finestrate dei fabbricati antistanti si applicherebbe agli interventi di nuova costruzione e di ampliamento, ai sensi dell'art.8 delle NTA.  2.39. Anche tale profilo è infondato.  2.40. Come correttamente statuito dalla Corte di merito, in tema di distanze tra costruzioni, l'art. 9 comma 2 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, essendo stato emanato su delega dell'art. 41 quinquies l. 17 agosto 1942 n. 1150 (cd. legge urbanistica), aggiunto dall'art. 17 l. 6 agosto 1967 n. 765, ha efficacia di legge del lo Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatic a (Cassazione civile sez. un., 07/07/2011, n.14953; Cassazione civile sez. II, 15/01/2021, n.624). 18 di 26 2.41 Ne consegue che, una volta che i ### abbiano proceduto alla pianificazione del territorio, effettuando la ripartizione per zone omogenee, le distanze mi nime sono quelle previste dall'art. 9 del citato decre to n. 1444 del 1968, sia nel caso in cui lo strumento urbanistico preveda distanze infer iori, sia nel caso di ass enza di previsioni sul pu nto. Nella prima ipotesi si verifica l'in serimento automatico della norma cogente di cui al decreto n. 1444 del 1968, in sostituzione della illegittima previsione di distanze inferiore a quella minima. Nella seconda ipotesi - quando cioè lo strumento urbanistico non contenga previsioni al riguardo, ragioni di ordine sistematico e di interpretazione conforme impongono l'analoga conclusione del la inserzione automatica della disciplina dettata dal richiamato decreto.  2.42, Nel caso di specie, poiché l'intervento edilizio era diverso dal preesistente manufatto per forma, alt ezza, volume e superficie, doveva osservare la distanza di dieci metri dall'edificio frontistante, per inserzione automatica dell'art.9 del DM 1444/68 ed in conformità all'art.8 delle NTA del Comune di ### 3.Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 113 e 115 c.p.c e la nullità della sentenza, ai sensi dell'art.132 n. 4 c.p.c., in quanto la Corte d'appello non avrebbe considerato che vi era una discrasia in ordine alla misurazione delle distanze, sulla base delle diverse conclusioni cui erano giunti il CTU in primo grado ed in appello. Tale discrasia si riverberebbe sulla nullità della motivazione.  3.1.Il mo tivo è inammissibile perché di fetta di specificità per non avere il ricorrente allegato gli atti ed i documenti su cui il motivo di ricorso si fonda, attraverso la trascrizione, anche sommaria, delle consulenze svolte nei gradi di merito. 19 di 26 5.Con il quarto motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 7 e 8 delle NTA del Comune di ### per avere la Corte di merito ritenuto che l'autorimessa sporgess e di sedici centimetri rispetto al limite massimo di sporgenza dalla quota zero, facendo coincidere il “piano di calpestio” dell' autor imessa interrata con la “soletta” dell'autorimessa stessa. ### della Corte consisterebbe nell'av er applicato l'art.8, comma 12 delle ### che disciplina le autorimesse edificate a confine mentre, nel caso di specie, l'autorimessa sarebbe posta alla distanza di 1,5 metri dal confine e troverebbe, pertanto, applicazione dell'art.8 comma 11 delle ### del quale rispetterebbe le condizioni. Dalla CTU emergerebbe infatti che il pavimento del piano terra del fabbricato e il piano di calpestio esterno sporgono di 16 cm oltre la fascia di tolleranza e non la “soletta” dell'autorimessa, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte d'### di ### 6.Con il quinto motivo di ricorso, si deduce, ai sensi del l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento agli elaborati peritali della CTU di secondo grado ed alle osservazioni critiche del proprio CT. I ricorrenti rilevano come la Corte d'### di ### abbia omesso di considerare le risultanze della relazi one peritale, che dimostrerebbe il pieno rispetto alla fascia di tolleranza di 70 cm della “soletta” di copertura dell'autorimessa interrata. La Corte avrebbe anche omesso di consi derare che i 16 cm di ecc edenza riguarderebbero il “piano di calpestio” esterno soprastante, elemento estraneo alla “soletta” dell'autorimessa.  6.1.I motivi, ch e per la loro conness ione vanno trattati congiuntamente perché attinenti al calcolo del la distanza dell'autorimessa, sono infondati. 20 di 26 6.2.###.8, comma 11 delle NTA del Comune di ### prevede che “per le costruzioni comp letamente interrate-in tutte le zonela distanza minima dai confini deve essere di mt 1,50”.  6.3.###.8, comma 12 delle NTA così recita: “ E' ammessa la costruzione a confine nei seguenti casi….ove si tratti di autorimessa o di locale di servizio interrati aventi altezza interna non superiore a mt 2,30 e sporgenza - rispetto alla quota 00 come definita dal precedente art.7 - non eccedente i 70 cm.  6.4. E' incontestatoed è stato oggetto di puntuale accertamento da parte della Corte d'appello - che l'autorimessa realizzata dai ricorrenti non er a completamente interr ata in quanto il piano di co pertura sporgeva di 86 cm.  6.5.In tal e ipotesi, la sporgenza sarebbe stata ammissibile so lo in caso di co struzione posta al co nfine e non nei casi in cui la costruzione sia realizzata a di stanza dal co nfine; in tal caso, l'autorimessa deve essere completamente interrata e ad una distanza minima di mt 1, 50 dal confine.  6.6.Assorbente al riguardo appare la considerazione che l'art.873 c.c., che stabi lisce per le costruzioni su fond i limitrof i, se non un ite o aderenti, la distanza non minore di tre metri, assegna ai regolamenti locali la sola potestà di disporre una distanza maggiore, ma non già di definire la nozione di costruzione, cioè di stabilire le caratteristiche in base all e quali l'opera po ssa defin irsi costruzione e qu indi ritenersi soggetta alla normativa sulle distanze (Cass. N. 23843 del 2018; Cass. N. 144 del 2016; Cas s. N.5136 del 2015; Cass. N.1953 0 del 2005) 6.7.La no zione di costruzio ne, agli effetti dell'art.873 c.c., è infatti necessariamente unica e non può subire deroghe, sia pure al limitato fine del co mputo delle distanze legali, da parte delle norme locali , 21 di 26 atteso il loro rango secondario e la delimitata comp etenza loro assegnata in materia.  6.8.### la consoli data giuri sprudenza di questa Corte, ai fini dell'osservanza delle norme in materia di dis tanze legali stabilite dagli art.873 c.c. e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o co llegamento fisso ad un corpo di fabbrica c ontestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevaz ione dell'opera stessa (Cass. N.23856 del 2018; Cass. n.  27399 del 2014 ; Cass. 15972 d el 2011). Solanto l'im mobile completamente interrato si sottrae pertanto al rispetto della normativa in tema di distanze, non anche quello che si eleva dal suolo, in dipendentemente dalla relativa altezza (Cass. n. 3793 del 2012; Cass. 5956 del 1996).  6.9. Al la luce della nozi one unitaria di costruzione, il piano di copertura dell'autorimessa comprende non solo la soletta ma anche il terrazzo che la ricopre, il quale è strettamente integrato alla soletta ed emerge comple ssivamente dal piano di campagna, violando l'art.11 delle NTA del Comune di ### 6.10. Correttamente, la Corte di merito, ai fini della determinazione della quota zero, ha richiamato l'art.7 NTA, che considera la “media delle quote del terreno lungo la linea di in tersezione di esso co n l'edificio da costruire” ed ha ritenut o che dovesse te nersi con to dell'intero perimetro dell'edificio di nu ova costruzione, co mprensivo 22 di 26 della villa e dell'autorimessa, in conformità alla nozione unitaria di costruzione.  7. Deve essere esaminato il ricorso incidentale.  7.1. Dev e essere, in primo luogo, rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale, sia in relazione alla carenza di interesse, per essere i fratelli ### e l'### vittoriosi in relazione alla regolarità dell'autorimessa, sia perché sarebbe stata introdotta una domanda nuova.  7.2.Osserva il collegio che il primo motivo dell'appello incidentale, con il quale era stato impugnato il rigetto della domanda di arretramento dell'autorimessa, era stato parzialmente accolto dalla Corte d'appello (pag. 15-15 del la sentenza impugna ta), che ha aderito alla terza ipotesi elaborata dal ### tenendo conto del perimetro della villa e dell'autorimessa mentre i ricorrenti in via incidentale avevano chiesto che venisse calcolato il perimetro della sola autorimesse; in tal modo, la demol izione avrebbe interessa to non solo la so letta ma anche il terrazzo che la ricopriva.  7.3. Poich é l'appello incidentale era stato parzialmente accolto, sussisteva l'interesse a ricorrere in cassazione al fine di ottenere una pronuncia più favorevole.  7.4. Né sussiste il vizio di novità della domanda poich é la demolizione dell'autor imessa, e non solo della soletta, era stata riproposta in sede di appello incidentale, ove, solo in via subordinata era stato chi esta la demolizione del la porzione eccedente la sporgenza massima di 70 cm dalla quota 0. 23 di 26 7.5.Ne co nsegue che non vi è stata modifica della d omanda ma riproposizione, della domanda proposta in via principal e, che era stata rigettata dalla Corte d'appello.  7.6. I motivi, contrariamente a quanto eccepito dai ricorrenti, sono specifici in qu anto idonei a censurare con chiarezza la statuizione della Corte d'appello.  7.7.Con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 7 e 8 delle NTA del PRG del Comune di Bo ssico in mater ia di distanze del le autorimesse dal confine; si rileva che la quota zero dovesse essere calcolata sulla base del perimetro della sola autorimessa e non dell'autorimessa e della villa, come affermato dalla Corte d'appello. 
Sarebbe quindi erra ta l'adesione alla terza ipotesi interpretativa elaborata dal CTU in quanto l'art. 7 del NTA del Comune di ### individuerebbe la quota zero con riferimento “all'edificio da costruire” da id entificarsi nella so la autorimess a. La decisione della Corte di merito sarebbe erronea perché basata esclusivamente sul fatto che il titolo abi litativo edili zio era comprensivo sia del fabbricato residenziale che dell'autorimessa, atteso il rapporto di pertinenzialità tra edificio ed autorimessa.  7.8. il motivo è infondato.  7.9. Com e argomentato in relazione al quarto e qu into motivo del ricorso principale, la Corte di merito, ai fini della determinazione della quota zero, ha correttamente applicato l'art.7 NTA, che considera la “media delle quote del terreno lungo la linea di intersezione di esso con l'edificio da costruire” ed ha ritenuto che dovesse tenersi conto dell'intero perimetro dell'edificio di nuova costruzione, co mprensivo 24 di 26 della villa e dell'autorimessa, in conformità alla nozione unitaria di costruzione.  8.Con il secondo motivo del ricorso incid entale, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli art. 873 c.c. e art. 8 NTA del PRG del Comune di ### per avere la Corte di merito escluso che il terrapieno realizzato sopra l'autorimessa fosse un'opera rilevante ai fini del calcolo delle distanze dal confine poiché costituiva un'opera di modeste di mensioni con funzioni sostanzialmente ornamental i. La Corte d'appello ha ritenuto che le ridotte dimensioni del terrapieno e la sua sporgenza da terra possano essere calcolate a partire dai 70 cm di altezza previsti per l'autorimessa, non considerando invece, più correttament e, l'intera altezza del terrapieno che fuor iesce dal piano originario di campagna.  8.1.Il motivo è fondato.  8.2. Questa Corte ha affermato, con orientamento che si condivide, che, in tema di distan ze legali , diversamente dal muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale, che, per la parte che adempie alla sua specifica funzione, non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c., devono invece ritenersi soggetti a tale norma, perché c ostruzioni, il terrapieno e il rel ativo muro di conteniment o elevati ad opera dell'uomo per creare un di slivello artificiale o per accentuare i l naturale dislivello esistente (Cass. n. 23843 del 2018; Cass. n. 10512 del 2018; Cass. n. 11388 del 2013).  8.3.La sentenza impugnata ha errato nell'affermare che il terrapieno non era soggetto al rispetto delle distanze perché costituiva un'opera di modeste dimens ioni co n funzioni sostanzialmente ornamentali , 25 di 26 senza verificare se fosse opera dell'uomo e se adempiva alla specifica funzione di sostegno e contenimento.  8.4.Il motivo deve, pertanto, essere accolto.  8.5.La sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di ### di ### in diversa composizione.  8.7.Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.  9.Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.  P. Q. M.  accoglie il secondo motivo del ricor so incidentale, rigetta il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di ### di ### in diversa composizione. 
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### in data 20 dicembre 2022.  ### estensore ### 26 di 26  

 

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