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Domande e Risposte – Agevolazioni per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo. Vedi sezione Specializzazione intelligente

1. Soggetti ammissibili

1.1. Quali sono i soggetti ammissibili alle agevolazioni?
Come previsto dall’articolo 3, comma 1, del DM 14/09/2023, possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla misura le seguenti imprese:
a. imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b. imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c. imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
d. Centri di ricerca, vale a dire imprese con personalità giuridica autonoma che svolgono attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale secondo quanto previsto dalla definizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del DM 14/09/2023;
e. le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2 del medesimo articolo 3.
Sono destinatarie delle agevolazioni le imprese che rispettino tutti i requisiti soggettivi previsti dall’articolo 3 del DM 14/09/2023 e che presentino – singolarmente ovvero congiuntamente nei limiti di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 – programmi ammissibili ai sensi dell’articolo 4 del medesimo DM, nel rispetto delle disposizioni applicative previste dal DD 07/05/2024 e dai relativi allegati, ed in particolare dall’allegato n. 24 inerente a settori, tematiche e traiettorie applicative.

1.1-bis Quali soggetti possono essere capofila di un progetto congiunto?
Possono essere capofila di un progetto congiunto esclusivamente le imprese individuate all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), e d) del DM 14/09/2023.

1.2. Sono ammissibili alle agevolazioni imprese che operino nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 4, comma 1, del DM 14/09/2023, come individuate in allegato n. 24 al DD 07/05/2024, ma che non svolgano attività rientranti nei settori individuati dall’articolo 3, comma 1, del DM 14/09/2023?
No, le imprese ammissibili alle agevolazioni devono appartenere in ogni caso ai settori individuati dall’articolo 3, comma 1, del DM 14/09/2023.
Difatti, come stabilito dall’articolo 3, comma 1, del DM 14/09/2023, la misura agevolativa di sostegno ai progetti di ricerca e sviluppo nelle traiettorie della Strategia nazionale di specializzazione intelligente o di evoluzione delle stesse è destinata a sostenere le imprese di qualsiasi dimensione che esercitino attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria o che si configurino come centri di ricerca; per l’ammissione alle agevolazioni, tali imprese devono proporre un progetto conforme ai requisiti dell’articolo 4 del DM 14/09/2023. Le finalità elencate al comma 1 di tale articolo 4 costituiscono le aree e tematiche generali della misura – a cui i progettiammissibili devono contribuire attraverso innovazioni ricadenti nelle specifiche traiettorie applicative individuate dal Ministero in allegato n. 24 al DD in attuazione del comma 2 dell’articolo 18 del DM – ma non rappresentano settori di ammissione dei soggetti beneficiari autonomi rispetto a quelli previsti dall’articolo 3, comma 1, del DM.

1.3. Sono ammissibili alle agevolazioni gli organismi di ricerca?
I soggetti ammissibili devono essere imprese in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del DM 14/09/2023. Non sono pertanto ammissibili alle agevolazioni organismi di ricerca diversi dai centri di ricerca, elencati tra i soggetti ammissibili all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DM 14/09/2023 e rientranti nella definizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del DM 14/09/2023.

1.3.bis Gli organismi di ricerca possono partecipare alla realizzazione dei progetti ammissibili?
I soggetti proponenti devono essere imprese in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del DM 14/09/2023; non sono pertanto ammissibili alle agevolazioni organismi di ricerca che siano diversi dai centri di ricerca di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DM, secondo la definizione individuata dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del DM stesso.
Gli organismi di ricerca possono invece partecipare alle attività di progetto in qualità di prestatori di servizi di consulenza e ricerca contrattuale, il cui costo rientra tra le spese eleggibili di progetto come previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera c), del DM 14/09/2023, dietro pagamento della relativa prestazione da parte delle imprese beneficiarie. Come stabilito dall’articolo 5, comma 4, lettera d), punto ii), del DD 07/05/2024, in sede di valutazione dei programmi presentati, sarà oggetto di positiva valutazione il contributo dei servizi di consulenza e ricerca contrattuale prestati dagli organismi di ricerca, sulla base delle caratteristiche individuate dai paragrafi 1, 2 e 3 del punto ii).

1.4. La misura agevolativa è destinata a imprese già ammesse a un altro finanziamento tramite Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)?
No. La misura definita dal DM 14/09/2023 è diretta al supporto alla realizzazione dei progetti delle imprese ammissibili di cui all’articolo 3 del DM 14/09/2023 che concorrano alle finalità della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, individuate dall’articolo 4 di tale DM e dalle disposizioni attuative dello stesso. Tali progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione, da parte di imprese ammissibili che rispettino i requisiti dell’articolo 3 del DM, di specifica domanda di agevolazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy a valere sulla procedura negoziale individuata dall’articolo 9, comma 1, di tale DM 14/09/2023, per l’accesso ai finanziamenti agevolati del FRI previsti nell’ambito della misura insieme ai contributi a fondo perduto di cui all’articolo 6 del DM medesimo.

1.4.bis Le imprese che usufruiscono di finanziamenti a valere su FRI ottenuti nell’ambito di altri strumenti agevolativi, che risultino ancora in fase di erogazione ovvero in ammortamento, hanno la possibilità di presentare domanda di agevolazioni a valere sullo strumento per il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo per la Specializzazione intelligente di cui al DM 14/09/2023?
La misura di sostegno ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la Specializzazione intelligente è destinata al sostegno dei progetti di imprese ammesse ai finanziamenti agevolati del FRI (Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca) di cui al DM 14/09/2023, e prevede la concessione dei finanziamenti agevolati del FRI unitamente a contributi alla spesa a sostegno delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Non è pertanto fatto divieto di accesso ai finanziamenti agevolati di cui al DM 14/09/2023 a imprese che abbiano in essere già altri finanziamenti a valere sul FRI, fermo restando che si tratti di finanziamenti destinati a diversi progetti e costi ammissibili, nel rispetto delle previsioni relative al divieto di cumulo stabilite dall’articolo 6, comma 6 e successivi, del DM 14/09/2023 medesimo. La misura in argomento non intende in ogni caso combinare un pregresso finanziamento del FRI, ottenuto su un’altra misura, con i contributi alla spesa previsti dall’articolo 6 del DM 14/09/2023.

1.5. Le imprese che hanno la propria sede legale fuori dall’Italia possono ottenere l’accesso alla misura agevolativa, oppure la sede legale in Italia è un requisito necessario per la concessione delle agevolazioni?
Come previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera a), del DM 14/09/2023, i progetti ammissibili devono essere realizzati dai soggetti di cui all’articolo 3 dello stesso DM nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale, in coerenza con il perimetro geografico dell’intervento aperto. A tal fine, per i soggetti non residenti nel territorio italiano è previsto all’articolo 3, comma 3, lettera a), del DM 14/09/2023 il requisito di disponibilità di almeno una sede secondaria nel territorio nazionale alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, da rispettare pena decadenza dalle agevolazioni concesse. La sede legale sul territorio nazionale non costituisce pertanto requisito per l’ottenimento delle agevolazioni previste dalla misura da parte di imprese estere.

1.6. I consorzi con attività esterna e le società consortili possono essere beneficiari delle agevolazioni previste dal DM 14/09/ 2023?
Sì, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 3 del DM.
1.7. Le singole imprese appartenenti ad un gruppo aziendale possono presentare autonomamente una domanda ai sensi del DM 14/09/ 2023?
Sì, ciascuna impresa facente parte di un gruppo aziendale può presentare una propria domanda a valere sul DM, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3 dello stesso decreto.
1.8. Imprese tra loro associate o collegate possono presentare un progetto congiunto di ricerca e sviluppo?
Sì, non sono previste limitazioni all’ammissibilità di progetti presentati congiuntamente da imprese tra loro associate o collegate, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3, del DM14/09/2023.
1.9. I progetti presentati congiuntamente da più soggetti possono essere realizzati attraverso forme contrattuali di collaborazione quali l’Associazione temporanea di scopo (ATS) o il Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)?
Sì. La collaborazione tra i soggetti proponenti può assumere la forma contrattuale dell’ATS o del RTI, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 3, comma 2, lettera b) del DM 14/09/2023.
1.10. Le Associazioni temporanee di scopo (ATS) o i Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) possono partecipare ad un progetto congiunto?
Le ATS, le RTI o le altre forme di collaborazione sono ammissibili unicamente quali forme contrattuali di collaborazione per la presentazione di un progetto congiunto tra più imprese e non possono essere diretti beneficiari delle agevolazioni.
1.11. Le imprese di nuova costituzione (startup) rientrano tra i soggetti ammissibili alle agevolazioni?
Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera d), del DM 14/09/ 2023, le imprese, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate. Qualora l’impresa richiedente le agevolazioni abbia redatto il bilancio consolidato, ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni, o sia controllata da un’impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, si fa riferimento a tali bilanci ai fini della verifica della sussistenza del requisito relativo al possesso di due bilanci approvati. Le imprese di nuova costituzione possono pertanto accedere alle agevolazioni solo laddove garantiscano il rispetto dei suddetti criteri e requisiti, e degli ulteriori previsti dalla normativa agevolativa richiamata.

 

2. Progetti ammissibili
2.1. Quali sono i progetti ammissibili alle agevolazioni?
Il DM 14/09/2024 ha istituito una misura di finanziamento per progetti ammissibili alle agevolazioni devono rispettare i requisiti previsti dall’articolo 4 del DM 14/09/2024, nel rispetto delle disposizioni applicative individuate dal Ministero in sede attuativa secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 9.
A tal fine, come previsto dall’articolo 5, comma 4, lettera b), del DD 07/05/2024 di prima applicazione della misura agevolativa, i progetti devono essere coerenti con le finalità dichiarate e con le specifiche tematiche applicative individuate nell’allegato n. 24 al DD 07/05/2024 medesimo.
Come previsto dall’articolo 2, comma 2, del DM 14/09/2023, la misura è destinata in prima applicazione a sostenere progetti realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate nei territori delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

2.1-bis Con riferimento alla procedura di presentazione delle domande aperta dal DD 07/05/2024, quali sono le aree territoriali nelle quali può essere realizzato il progetto di ricerca e sviluppo?
Come previsto dall’articolo 2, comma 2, del DM 14/09/2023, la misura è destinata in prima applicazione a sostenere progetti realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate nei territori delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), come indicato in sede di apertura dall’articolo 2, comma 7, del DD 07/05/2024.

2.1-ter Ai fini dell’ubicazione del progetto di ricerca e sviluppo rileva la sede legale?
No. Al fine dell’individuazione delle sedi di svolgimento del progetto rileva esclusivamente l’ubicazione dell’unità locale o delle unità locali nell’ambito delle quali è svolto il progetto e non quella della sede legale. Qualora la sede legale sia riportata nella documentazione di domanda anche come sede di svolgimento del progetto, in quanto sede operativa ritenuta idonea ad effettuare le attività progettuali, essa rileverà parimenti alle altre sedi di svolgimento del progetto e alle relative conseguenti attività di valutazione istruttoria.

2.1-quater Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i soggetti proponenti devono disporre all’atto della presentazione della domanda dell’unità locale nella quale sarà svolto il progetto di ricerca e sviluppo?
Non è richiesto che le unità locali in cui viene realizzato il progetto siano nella disponibilità del soggetto proponente all’atto della presentazione della domanda di agevolazioni ma la disponibilità deve risultare all’avvio delle attività progettuali del soggetto proponente. Per tutti i soggetti proponenti, compresi i soggetti non residenti nel territorio italiano, la disponibilità delle sedi di svolgimento del progetto deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione (anche sotto forma di anticipazione).
Nel piano di sviluppo (allegato n. 4 al DD – decreto direttoriale), presentato unitamente alla domanda di agevolazioni, devono essere evidenziati tutti gli elementi atti a dimostrare l’effettiva capacità di avviare il progetto nei termini previsti ivi inclusi quelli inerenti alla concreta capacità di acquisire la disponibilità delle unità locali coinvolte (qualora non già in possesso del soggetto proponente). Sulla base di tali elementi nonché di ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini di una valutazione istruttoria positiva sulla capacità del soggetto proponente di realizzare il progetto, potrà essere indicata a conclusione della valutazione istruttoria una serie di vincolanti condizioni sulla costituenda sede (ad esempio: titolo di disponibilità/iscrizione in CCIAA, numero e qualifiche di personale da assumere, disponibilità di idonee attrezzature e locali, etc), alla positiva verifica delle quali rimarrà subordinato il prosieguo dell’iter agevolativo.

2.2. Sono ammissibili alle agevolazioni progetti che rispondano alle finalità individuate dal comma 1 dell’articolo 4 del DM 14/09/2023, al di fuori delle tematiche applicative individuate in allegato n. 24 al DD 07/05/2024 in attuazione del comma 2 dell’articolo 18 del DM?
No. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono contribuire alle finalità di cui all’articolo 4, comma 1, del DM 14/09/2024 esclusivamente attraverso innovazioni ricadenti nelle specifiche tematiche applicative individuate dal Ministero in sede attuativa secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 18. A tal fine, l’allegato n. 24 al DD 07/05/2024 individua le tematiche applicative previste, in cui devono ricadere i progetti.

2.3. Sono ammissibili alle agevolazioni progetti che rispondano alle finalità individuate dal comma 1 dell’articolo 4 del DM 14/09/2023, ma che non rientrino nelle traiettorie e non spettino le condizioni di ammissione ed esclusione individuate ai sensi del comma 2 dell’articolo 18 del medesimo DM?
No. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono contribuire alle finalità di cui all’articolo 4, comma 1, del DM 14/09/2023 nel rispetto delle condizioni individuate dal Ministero in sede attuativa secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 18 del DM 14/09/2023. A tal fine, l’allegato n. 24 al DD 07/05/2024 individua le specifiche traiettorie in cui devono ricadere i progetti e i settori di esclusione degli stessi.

 

3. Agevolazioni concedibili
3.1. Quali sono le agevolazioni concedibili nell’ambito della misura agevolativa?
Come previsto dall’articolo 6, comma 1, del DM 14/09/2023, le agevolazioni sono concesse a sostegno della realizzazione di progetti ammissibili nella forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, a cui deve essere associato un finanziamento bancario. Nei limiti stabiliti dal comma 1 del citato articolo 6:
il finanziamento agevolato viene concesso in misura pari al 50 per cento nominale delle spese e dei costi ammissibili (ridotto al 40 per cento per le PMI che accedono alla maggiorazione del contributo) e solo in presenza di un finanziamento bancario erogato dalla banca finanziatrice di misura minima pari al 20 per cento nominale dell’importo progettuale ammissibile, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del medesimo DM. Il finanziamento agevolato ed il finanziamento bancario costituiscono insieme il finanziamento.
Come indicato all’articolo 6, comma 1, lettera b), Il contributo a fondo perduto viene concesso per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili articolata come segue: 30 per cento per le piccole imprese; 25 per cento per le medie imprese; 15 per cento per le grandi imprese, non rientranti nella definizione di PMI, oltre una maggiorazione del 10 per cento del contributo alla spesa attribuibile nel caso di ricorrenza di una delle condizioni individuate ai punti da 1 a 4 del paragrafo iv.
Le agevolazioni sono in ogni caso concedibili nel rispetto delle intensità di aiuto per ricerca industriale e sviluppo sperimentale previste dall’articolo 25 del regolamento generale di esenzione n. 651/2014 e s.m.i. L’importo spettante è definito nel rispetto di tali soglie come indicato all’articolo 6, comma 5, e all’articolo 8, comma 2, lettera c), del DM 14/09/2023.

3.1-bis Nel caso dei progetti realizzati nelle regioni del Mezzogiorno (regioni meno sviluppate: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) destinatari dell’apertura in prima applicazione dei termini di presentazione delle domande ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del DD 07/05/2024, quale è la misura delle agevolazioni concedibili nell’ambito della misura agevolativa?
In attuazione delle previsioni dell’articolo 6 del DM 14/09/2023, dal momento che per tali progetti ricorre la condizione di maggiorazione del contributo alla spesa prevista dal punto 1) del paragrafo iv. della lettera b) del comma 1, le agevolazioni sono concedibili come segue:
– finanziamento agevolato in misura pari al 50 per cento nominale delle spese e dei costi ammissibili (ridotto al 40 per cento per le imprese per le quali è verificata la dimensione di PMI), in presenza di un finanziamento bancario erogato dalla banca finanziatrice di misura minima pari al 20 per cento nominale dell’importo progettuale ammissibile;
– contributo alla spesa per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili articolata come segue:
o 40 per cento per le piccole imprese;
o 35 per cento per le medie imprese;
o 25 per cento per le grandi imprese, non rientranti nella definizione di PMI.

Le agevolazioni sono in ogni caso concedibili nel rispetto delle intensità di aiuto per ricerca industriale e sviluppo sperimentale previste dall’articolo 25 del regolamento generale di esenzione n. 651/2014 e s.m.i. L’importo spettante è definito nel rispetto di tali soglie come indicato all’articolo 6, comma 5, e all’articolo 8, comma 2, lettera c), del DM 14/09/2023.

3.2. È possibile rinunciare al finanziamento agevolato?
Come previsto dall’articolo 6, comma 1, del DM 14/09/2023, il finanziamento agevolato ed il contributo sono concessi a ciascuna impresa beneficiaria in concorso tra loro. Come previsto da tale comma, la concessione del contributo è subordinata alla deliberazione del finanziamento agevolato nel rispetto delle condizioni di accesso al FRI di cui al DM 14/09/2023, e la concessione del contributo decade in caso di mancata stipula del contratto unico di finanziamento di cui all’articolo 11, comma 4, del medesimo DM, ivi compresi pertanto i casi occorrenti in seguito alla rinuncia al finanziamento agevolato.

3.3. È possibile estinguere anticipatamente il finanziamento agevolato concesso?
Come previsto dall’articolo 8, comma 6, del DM 14/09/2023, l’impresa beneficiaria ha la facoltà di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il finanziamento concesso, solo nel rispetto dei vincoli previsti dalla convenzione e dal contratto di finanziamento, previa stipula del medesimo.

3.4. Le agevolazioni concesse a valere sul DM 14/09/2023 per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la Specializzazione intelligente sono cumulabili per le medesime spese e costi con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato?
No. Le agevolazioni previste dal DM 14/09/2023, in base a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 6, del medesimo decreto, non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese e costituenti aiuti di Stato, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». ll predetto divieto di cumulo si applica alle agevolazioni che si configurino come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.

3.5. Le agevolazioni concesse a valere sul DM 14/09/2023 per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la Specializzazione intelligente sono cumulabili per le medesime spese e costi con misure di agevolazione che non siano qualificabili come aiuti di Stato?
Il divieto di cumulo previsto per le agevolazioni di cui al DM 14/09/2023 interviene qualora le agevolazioni oggetto di cumulo siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Pertanto, le agevolazioni di cui al DM 14/09/2023 risultano fruibili unitamente a tutte le misure che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non siano da considerarsi aiuti di Stato secondo quanto disposto dalle amministrazioni competenti.
In ogni caso, il cumulo delle agevolazioni di cui al DM 14/09/2023con le misure non classificabili come aiuti di Stato dalle amministrazioni competenti è consentito nel limite complessivo delle spese e dei costi sostenuti, salvo diversamente stabilito dai vincoli delle fonti di finanziamento utilizzate.

3.6. Le agevolazioni concesse in forma di benefici fiscali (es. crediti d’imposta) sono cumulabili per le medesime spese e costi con quelle concesse a valere sul DM 14/09/2023 per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la Specializzazione intelligente?
Le agevolazioni concesse in forma di benefici fiscali non costituenti aiuti di Stato sono cumulabili con quelle concesse a valere sul DM 14/09/2023 per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la Specializzazione intelligente
Nel caso in cui il beneficio fiscale non sia classificabile come aiuto di Stato dalle amministrazioni competenti, come nel caso di misure fiscali di carattere generale, il divieto di cumulo di cui all’articolo 6, comma 6, non interviene, come indicato nella precedente FAQ 3.5. In tal caso il cumulo è comunque consentito nel limite complessivo delle spese e dei costi sostenuti, salvo diversamente stabilito dai vincoli delle fonti di finanziamento utilizzate.

3.7. Nei casi consentiti ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del DM 14/09/2023, è possibile cumulare le agevolazioni concesse per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la Specializzazione intelligente con misure che escludano la possibilità di cumulo?
No, non è mai possibile cumulare le agevolazioni concesse a valere sul DM 14/09/2023 con quelle di misure che non consentano alcuna forma di cumulo del finanziamento pubblico.

3.8. Nei casi di cumulabilità consentita ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del DM 14/09/2023, è possibile finanziare la medesima spesa due volte (doppio finanziamento)?
No. Come stabilito dall’articolo 6, comma 7, del DM 14/09/2024, nei casi in cui la cumulabilità con altre risorse pubbliche sia consentita dall’articolo 6, commi 6, del DM, rimane comunque fermo che il medesimo costo progettuale non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche (c.d. divieto di doppio finanziamento).
Tale divieto di doppio finanziamento opera verso tutte le fonti di finanziamento pubblico, anche di diversa natura. Pertanto, è fatto divieto di doppio finanziamento della spesa agevolata a valere sul DM 14/09/2023 sia verso misure finanziate con risorse pubbliche di origine nazionale e regionale, che di fonte europea, per le quali rimane comunque salvo quanto ulteriore stabilito dai vincoli delle fonti di finanziamento utilizzate.

3.9. Quali sono le modalità di determinazione dell’intensità di aiuto del finanziamento agevolato?
Come previsto dall’articolo 6, commi 3 e 5, del DM 14/09/2023, ai fini della definizione delle intensità di aiuto ammissibili si tiene conto dell’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) calcolato in base al tasso di riferimento applicabile, quantificato a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea sul proprio sito web secondo quanto previsto dalla comunicazione 2008/C 14/02. Nell’allegato n. 9 al DD 07/05/2024 sono fornite indicazioni ai fini del computo dell’ESL. In sede di determinazione del finanziamento accordabile e per garantire il rispetto delle intensità di aiuto applicabili, le banche finanziatrici tengono conto delle determinazioni istruttorie di ammissibilità delle attività progettuali comunicate dal Soggetto gestore. Onde consentire il rispetto delle intensità applicabili, sono fatte salve le prerogative della fase di deliberazione individuate dall’articolo 8, comma 2, lettera c), del DM 14/09/2024. Qualora il valore così determinato, in esito alla fase di deliberazione, superi l’intensità massima stabilita dal Regolamento GBER, l’importo del contributo potrebbe essere ridotto così da rispettare i relativi massimali.07/05/2024, per consulenze si intendono “le attività, rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti. Tali documenti devono contenere il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l’impegno orario, il periodo di svolgimento, l’output previsto e l’importo”.
Inoltre, per quanto riguarda i servizi di consulenza prestati da terzi che sono in rapporto di cointeressenza è previsto che “Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata (quali soci, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), il soggetto beneficiario è tenuto a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi di cui alla lettera a)”.
Quindi, fermo restando che i servizi di consulenza devono riferirsi alle attività sopra riportate rivolte alla ricerca e alla progettazione, non sono previste limitazioni alle tipologie di costi sostenuti dal consulente per lo svolgimento del servizio prestato. Nel caso in cui però lo stesso si trovi in rapporto di cointeressenza con il soggetto beneficiario, sarà necessario in particolare, in fase di rendicontazione, presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal “soggetto collegato” anche il rendiconto del “soggetto collegato” utilizzando, per il personale di quest’ultimo, i costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alla Tabella n. 1 del paragrafo a.1) nonché, per le spese generali e di materiali, il criterio di cui alla lettera g), comma 4, dell’articolo 5 del DD 07/05/2024.

4. Modalità e termini di presentazione delle domande
4.1. È possibile effettuare l’invio delle domande di agevolazione in assenza di idonea attestazione di disponibilità a concedere il finanziamento, rilasciata da una banca registrata aderente all’addendum alla Convenzione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del DD 07/05/2024 per la regolamentazione dei rapporti di concessione nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile stipulata tra il Ministero, l’Associazione bancaria italiana e CDP?
No, come stabilito dall’articolo 3, comma 1, del DD 07/05/2024, le domande devono essere accompagnate da una idonea attestazione di disponibilità a concedere il finanziamento bancario, che deve essere rilasciata da una banca aderente all’addendum alla Convezione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), registrata all’elenco pubblicato e costantemente aggiornato sulla pagina dedicata del sito di Cassa Depositi e Prestiti, ed essere redatta conformemente al modello allegato al medesimo addendum.

4.2. Possono essere integrate successivamente all’invio le domande di agevolazione trasmesse prive di idonea attestazione di disponibilità a concedere il finanziamento rilasciata da una banca registrata aderente all’addendum alla Convenzione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del DD 07/05/2024 per la regolamentazione dei rapporti di concessione nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile stipulata tra il Ministero, l’Associazione bancaria italiana e CDP?
No, come stabilito dall’articolo 3, comma 1, del DD 07/05/2024, le domande devono essere accompagnate da una idonea attestazione di disponibilità a concedere il finanziamento bancario, che deve essere rilasciata da una banca aderente all’addendum alla Convezione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), registrata all’elenco pubblicato e costantemente aggiornato sulla pagina dedicata del sito di Cassa Depositi e Prestiti, ed essere redatta conformemente al modello allegato al medesimo addendum. Le domande inviate senza idonea attestazione allegata decadono per effetto dell’esito negativo della verifica di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a) e b), del DD 07/05/2024.

4.3. Successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’articolo 9, comma 4, del DM 14/09/2023, comprensiva dell’attestazione di disponibilità a concedere il Finanziamento bancario, resa dalla Banca finanziatrice del singolo proponente e redatta in conformità con il modello definito nella Convenzione, è possibile sostituire la Banca finanziatrice?
Sì, è possibile cambiare Banca finanziatrice successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni secondo le modalità stabilite dall’articolo 9, comma 5, del DM 14/09/2023 e successive disposizioni applicative, allegando nuova attestazione di disponibilità a concedere il Finanziamento bancario resa da un istituto convenzionato. La sostituzione della Banca finanziatrice con altro soggetto convenzionato non altera i termini previsti dall’articolo 7, comma 1, del DD 07/05/2024 per la presentazione della successiva sintesi di delibera di Finanziamento bancario. La sostituzione della Banca finanziatrice non è in ogni caso consentita a seguito della presentazione, da parte dell’impresa beneficiaria, della sintesi di delibera di Finanziamento bancario ai sensi del medesimo articolo 7, comma 1, del DD 07/05/2024.

4.4. Quali sono i termini di presentazione delle domande?
Le domande di agevolazioni possono essere presentate, unicamente per i progetti da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno destinatarie dell’apertura in prima applicazione di cui all’articolo 2, comma 7, del DD 07/05/2024, a partire dal 10 luglio 2024 fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, comunicato dal Ministero con decreto a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e pubblicato sulla pagina dedicata del sito internet ministeriale con cui è disposta, come previsto dall’articolo 9, comma 6, del DM 14/09/2023, la chiusura dei termini di presentazione delle domande.
Le imprese sono tenute a visitare la pagina dedicata dell’intervento per riscontrare l’apertura dei termini.

 

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