Con il DM 08/03/2024 il Dipartimento delle Finanze ha aggiornato per l’anno 2024 i coefficienti per calcolare la base imponibile, ai fini dell’IMU, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (immobili a destinazione speciale, per esigenze produttive, industriali e commerciali, come fabbriche o alberghi) che risultino al contempo non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati (art. 1 comma 746 della L. 160/2019). L’applicazione di tali coefficienti per la determinazione della base imponibile riguarda esclusivamente i fabbricati non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita classificabili nel gruppo “D” (capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali) che nello stesso tempo risultino interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Con DM 17/05/2024 (in GU del 21/05/2024) si prevede che: sarà possibile presentare istanza per l’ottenimento del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno; dal 12/06/2024 al 12/07/2024. A decorrere dal 01/03/2024 è stata avviata la c.d.
Value Chain: Rendicontazione da parte delle società degli impatti, dei rischi e delle opportunità materiali connessi con la catena del valore secondo l’ESRS1. Utilizzo di stime e proxy di settore è il titolo del quinto numero dell’Informativa Reporting di Sostenibilità (IRS), pubblicato dal Consiglio nazionale dei commercialisti.
Il Redditometro, utilizzato per scovare i cosiddetti evasori totali del tutto sconosciuti al Fisco, costituisce un utile strumento di contrasto all’evasione. Confidiamo in un suo utilizzo accorto e selettivo da parte dell’amministrazione finanziaria, che non privilegi scorciatoie accertative di tipo presuntivo contrarie ai principi di capacità contributiva e della giusta imposta.
Con la risposta a interpello n. 109 del 21/05/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimeni in merito alla possiibilità di fruire del bonus investimenti 4.0 per un bene acquistato utilizzato in precedenza mediante un contratto di noleggio. La disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (art. 1 commi da 1051 a 1063 della L. 178/2020) riconosce il credito d’imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti e di detrazione Iva, per smontare la prova dell’ufficio sulla consapevolezza della frode Iva, il contribuente non è tenuto a conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore. Basta dimostrare di aver adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, non potendo essere effettuati i medesimi e complessi accertamenti propri dell’amministrazione finanziaria.
L’art. 4 del D.lgs. 196/2021 (in vigore dal 14/01/2022) prevede, con la finalità di promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, Parte A e Parte B, del medesimo D.lgs. 196/2021, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002: Possono presentare domanda di agevolazione le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all’allegato, parte A, del decreto legislativo, che intendono realizzare la modifica dei loro cicli produttivi e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: risultino attive, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, nonche’ a quelli relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita’ a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio’ ostative; non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. Spese ammissibili – Sono ammissibili all’agevolazione le seguenti spese strettamente funzionali agli interventi precedentemente indicati sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda: servizi di progettazione finalizzati alla modifica del ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso di cui all’allegato, parte A, del decreto legislativo; acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e componenti, e dei programmi informatici e delle licenze correlati al loro utilizzo; Non sono, in ogni caso, ammesse le spese relative a: imposte e tasse, inclusa l’IVA e oneri previdenziali e assistenziali; ordinario funzionamento dell’impresa, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere; servizi di consulenza relativi alle ordinarie attivita’ amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi a materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria. acquisti tra imprese che risultino collegate tra di loro.
Con la risposta a interpello 111 del 21/05/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito IVA maturato dalla controllante prima del 2008, anteriormente all’adesione al regime dell’IVA di gruppo, oggetto di contestazione e poi rigenerato nel 2023 mediante definizione delle pendenze ex L. 197/2022, non può essere trasferito al gruppo. Nel caso di specie, una società aveva aderito nel 2005 al regime IVA di gruppo (art. 73 del DPR 633/72) e aveva indebitamente compensato con tributi propri un credito IVA riportato dal 2004..
Con la risposta a interpello 110 del 21/05/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l’applicazione dell’imposta sulle assicurazion, con particolare riferimento a suno schema di garanzia associato alla vendita di veicoli usati effettuata da società di un certo Gruppo, per la copertura dei costi inerenti alla riparazione di eventuali guasti meccanici e/o elettrici riscontrati sui veicoli usati venduti. L’imposta sulle assicurazioni trova il proprio presupposto oggettivo nella stipula di un contratto di assicurazione e soggettivo nella circostanza che il contraente sia un’impresa di assicurazione.
Con il DM 7/05/2024 (in GU del 20/05/2024) sono state definite le nuove regole per la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche (cd. “Redditometro”), di cui all’art. 38, co. 5, DPR 600/1973 (come modificato dal DL 78/2010).
Per i soggetti obbligati, il 31 maggio 2024 scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel primo trimestre dell’anno 2024, secondo le regole ed i termini fissati dal DM 4/12/2020, attuate dal successivo Provv 4/02/2021. N.B.: si ricorda che il DL n. 73/2022 (cd.
Con il comunicato stampa del 21/05/2024 è stata resa nota la pubblicazione del Rapporto immobiliare 2024 – pdf relativo al settore residenziale, realizzato dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate in collaborazione con Abi, l’Associazione bancaria italiana. Lo studio contiene i dati relativi all’andamento dei volumi di compravendite con riferimento allo scorso anno, una stima del valore del volume di scambio e un’analisi delle principali caratteristiche dei mutui ipotecari erogati per l’acquisto delle abitazioni, con focus sui dati regionali e delle principali città italiane.
Il CNDCEC ha inviato agli Ordini territoriali, per una prima consultazione, una bozza di riforma dell’ordinamento professionale, che riscrive numerose delle attuali norme. Tra gli aspetti di maggior rilievo si segnalano: la definizione delle competenze del commercialista la definizione delle cause di incompatibilità.
Con il DM 7/05/2024 (pubblicato in GU del 20/05/2024) sono state definite le nuove regole per la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche. Si ricorda che l’accertamento sintetico del reddito, previsto dall’art. 38, co. 5, del DPR 600/1973 (come riscritto dal DL 78/2010), è stato attuato: dal DM 24/12/2012 (come modificato dal DM 16/09/2015) successivamente abrogato ad opera dell’art. 10 DL n. 87/2018.
C’è tempo fino al prossimo 30 maggio per inviare al Consiglio nazionale dei commercialisti le osservazioni sulla bozza di riforma del DLgs. 139/2005, che lo stesso CNDCEC ha inviato ai 132 Ordini territoriali e alle associazioni sindacali lo scorso 9 maggio. Un termine un po’ più lungo rispetto alla pubblica consultazione avviata per il rinnovo del codice deontologico (21 giorni contro i 14 concessi tra fine febbraio e inizio marzo), ma che i sindacati ritengono comunque insufficiente per poter analizzare a fondo il testo e inviare le relative proposte di modifica.
Cambia la modalità per inviare le comunicazioni richieste dall’art. 6 del DL 39/2024 per l’utilizzo del bonus investimenti 4.0 e dei crediti d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione. Viene, meno, infatti la possibilità di procedere all’invio della comununicazione tramite PEC, come inizialmente previsto.
Legittima la notifica dell’avviso di intimazione di pagamento alla cessionaria anche se avvenuta prima dell’escussione dei beni del cedente. Tale vulnus può semmai fondare solo una richiesta di sospensione della riscossione.
Entro il prossimo 31/05/2024 – ai fini dell’adesione all’istituto del ravvedimento speciale ex art. 1, c. da 174 a 178, L. 197/2022 (come modificato dal DL Milleproroghe 2024 e dal DL 39/2024), è necessario procedere: al versamento della “quota” della sanzione pari a un 1/18 del minimo edittale previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi; alla rimozione, entro lo stesso termine, delle irregolarità od omissioni che si intendono sanare. Il cd. ravvedimento speciale è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, co. 174-178, L. 197/2022) per le sole violazioni dichiarative di natura non formale (dunque di natura sostanziale) commesse in relazione alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31/12/2021 ed periodi d’imposta precedenti (non prescritti).
Con la RM 26/E/2024 è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi ex art.1, c. da 21 a 25, L. 213/2023. La disposizione richiamata riconosce: ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5, L. 287/1991); e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali per il periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024 e alle condizioni ivi indicate; un trattamento integrativo speciale, in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.lgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.
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