Approvato il nuovo decreto ministeriale sul redditometro che troverà applicazione a decorrere dagli avvisi di accertamento relativi al 2016 (in generale, il 2018, tenendo conto delle decadenze maturate nel frattempo).
Con il Dm del 7 maggio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è stato riattivato lo strumento accertativo in esame, dopo la sospensione disposta con l’articolo 10 del Dl 87/2018. Con quest’ultima norma è stato abrogato il precedente Dm 16 settembre 2015, con effetto dagli accertamenti riferiti al periodo d’imposta 2016. Nel contempo, si è stabilito che il futuro decreto avrebbe dovuto essere fondato su di una metodologia elaborata con l’ausilio dell’Istat e delle associazioni dei consumatori.
Campionatura nuclei familiari e distribuzione territoriale
Da qui l’emanazione del decreto in esame che prevede l’avvio della nuova determinazione sintetica del reddito sulla base sia delle spese presuntivamente attribuibili al contribuente sulla base di una campionatura per nuclei familiari (11 tipologie) e per distribuzione sulle varie aree (5) del territorio nazionale, sia della quota di risparmio formatasi in ciascun anno, sia delle spese effettivamente sostenute, risultanti dall’Anagrafe tributaria, anche diverse da quelle tipizzate nella tabella allegata al decreto.
In assenza di dati rinvenibili nell’anagrafe tributaria, si prendono in considerazione i beni essenziali al fine di posizionarsi al limite del livello di povertà assoluta e, in assenza di indicazioni utili ricavate nel contraddittorio con il contribuente, si assume il relativo valore stimato ai fini Istat.
Familiari fiscalmente a carico
Si imputano al contribuente anche le spese che risultano sostenute dai familiari fiscalmente a carico. Non si considerano invece i costi relativi «esclusivamente ed effettivamente» all’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo, a condizione che ciò risulti debitamente comprovato.
I costi per investimenti si assumono al netto dei disinvestimenti effettuati nell’anno e nei quattro anni precedenti l’acquisto. L’acquisto di immobili si valorizza al netto del mutuo stipulato per l’acquisto.
Si ricorda che la normativa del redditometro prevede un doppio contraddittorio con il contribuente, prima, nella fase propriamente istruttoria, al fine di reperire le informazioni utili alla formazione dell’atto di accertamento, e dopo, sotto forma di avvio della procedura di accertamento con adesione.
La prova contraria
Nell’articolo 4 del decreto è delineato il contenuto della prova contraria che deve dare il contribuente. Questa ha ad oggetto il fatto che:
a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli relativi al periodo d’imposta accertato o con redditi esenti, soggetti a ritenuta d’imposta o comunque legalmente non imponibili;
b) la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso;
c) le spese effettivamente sostenute sono di ammontare diverso da quello attribuito;
d) la quota di risparmio utilizzata per finanziare per consumi e investimenti si è formata in anni precedenti.
Non si tratta, come si vede, di una prova contraria libera ma di una prova contraria «vincolata», sebbene dai contenuti piuttosto ampi. Ciò si pone tuttavia in contrasto con quanto ricavabile dalla normativa di legge che, nel momento in cui impone il doppio contraddittorio già in fase istruttoria, sembra deporre nel senso della natura di presunzione semplice, e non di presunzione legale, dello strumento in esame.
L’efficacia del Dm opera dagli accertamenti relativi all’anno 2016, ma considerato che il 2016 e il 2017 sono oramai decaduti, salva l’ipotesi di omessa dichiarazione, generalmente la prima annualità interessata è il 2018.
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