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I fondi sanitari sono degli strumenti integrativi nati con il fine di supportare il Servizio sanitario nazionale (Ssn) nell’erogazione di prestazioni sanitarie. L’attività dei fondi sanitari è rivolta esclusivamente nei confronti degli iscritti e – se previsto – del nucleo familiare degli stessi.

Poiché la finalità della sanità integrativa è quella di sostenere – erogando prestazioni sanitarie ai propri iscritti – il primo pilastro dell’assistenza sanitaria e quindi di contribuire alla realizzazione del diritto costituzionalmente garantito della tutela della salute, il legislatore ha previsto un sistema di incentivi fiscali per promuovere l’adesione e la contribuzione a tali strumenti.

Chi aderisce ad un fondo sanitario può, quindi, godere di alcune agevolazioni fiscali quando si trova a compilare la dichiarazione dei redditi. Tali vantaggi sono, a seconda dei casi, relativi al meccanismo della deduzione o al meccanismo della detrazione.

I vantaggi fiscali riconosciuti dipendono non solo dalla tipologia di fondo sanitario ma anche dalla modalità di adesione allo stesso.

I fondi sanitari possono essere di due tipi:
  • Fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (Tipologia A) che erogano, ad oggi, solo prestazioni non contemplate nei Livelli essenziali di assistenza del sistema pubblico.
  • Enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente attività assistenziale ex art. 51, comma 2, lett. a) del Tuir (Tipologia B) che erogano prestazioni non solo strettamente integrative del Servizio sanitario nazionale ma anche sostitutive e complementari;

In quest’ultima categoria rientrano la maggior parte dei fondi sanitari istituiti per tramite di contratto collettivo (i cd. fondi sanitari negoziali) e anche i due fondi sanitari dedicati ai lavoratori del settore agricolo: fondo FIA e fondo FIS.

Ad entrambe le tipologie di fondi, se consentito da statuti o regolamenti, un soggetto può aderire individualmente e quindi senza che ci sia una fonte collettiva che veicoli l’adesione o in via collettiva e quindi in attuazione di un contratto collettivo, accordo o regolamento aziendale.

La normativa fiscale attualmente in vigore prevede che la contribuzione versata ai fondi di Tipologia A sia deducibile dal reddito complessivo dell’iscritto, indipendentemente dalla “natura” della sua adesione. I contributi versati ai Fondi integrativi del servizio sanitario nazionale possono essere dedotti da soggetti iscritti individualmente (senza che ci sia il “veicolo” della fonte collettiva) e che percepiscano anche redditi diversi da quello di lavoro dipendente.

La deducibilità della contribuzione versata ai fondi di tipologia B (e quindi, dicevamo, anche a fondo FIA e fondo FIS) è invece riconosciuta, entro un plafond massimo di 3615,20 euro, solo sul reddito di lavoro dipendente (e quindi ai soli lavoratori dipendenti) e per le somme versate in conformità di contratto, accordo o regolamento aziendale.

Un lavoratore autonomo potrà decidere di iscriversi – se consentito – ad un fondo tipologia B, lo stesso però non potrà dedurre la contribuzione dal proprio reddito.

Operativamente, bisogna considerare che i versamenti effettuati dal datore di lavoro (anche per conto del lavoratore) sono già esclusi dal reddito di lavoro e sono già presenti nel 730 precompilato, gli stessi non devono essere ulteriormente aggiunti nella dichiarazione dei redditi. Gli stessi potranno essere verificati dal lavoratore anche nella propria Certificazione unica.

Eventuali contributi versati direttamente dall’iscritto ad un fondo sanitario, invece, dovranno materialmente essere riportati nella dichiarazione tra gli altri oneri deducibili.

Se la contribuzione versata al fondo sanitario viene dedotta secondo le regole predette, le spese sanitarie coperte dal fondo sanitario, sia erogate direttamente che rimborsate, non sono detraibili.

Il fondo sanitario, solitamente, comunica all’amministrazione finanziaria i rimborsi effettuati e le spese sostenute per ciascun iscritto e il relativo nucleo familiare (se previsto).

L’iscritto dovrà quindi controllare che nel proprio modello precompilato non siano state erroneamente inserite tali somme e qualora ciò avvenisse dovrà provvedere a correggere il campo.

La detraibilità, nella misura del 19% per la parte eccedente 129,11 euro, è invece prevista per la parte di spesa medica rimasta a carico dell’iscritto.

Se i contributi versati al fondo sanitario superano il plafond di 3.615,20 euro, la parte eccedente concorre a formare il reddito imponibile e le spese sanitarie rimborsate sono detraibili in misura proporzionale alla quota dei contributi eccedenti la soglia.

Da ultimo, qualora l’iscritto non si trovi nella condizione di poter dedurre il contributo versato al fondo sanitario, la detraibilità per le spese mediche opera completamente e nella misura sopra riportata: essa vale sia per le spese sostenute direttamente dall’iscritto che per le spese rimborsate o coperte dal fondo sanitario.

L’iscritto dovrà quindi appurare la presenza delle spese sostenute nel modello precompilato ed eventualmente aggiungere quelle mancanti.

Altra verifica molto importante che è necessario effettuare in sede di dichiarazione dei redditi è se eventuali rimborsi eventuali rimborsi erogati dal fondo sanitario dopo il 31 dicembre, ma riferibili a spese sostenute nell’anno precedente e non detratte, siano stati inseriti tra i redditi da tassare con aliquota separata e, in quel caso, correggere eliminando gli importi.

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