Bonus ZES unica ad hoc per le imprese agricole e della pesca.
Sarà un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a definire le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del predetto limite di spesa.
A chi spetta
Con riferimenti a quanto sopra, nella risposta è stato infatti osservato che:
a) sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali;
– i redditi derivanti dall’attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
Quali sono gli investimenti ammissibili
Per quanto concerne invece l’ambito oggettivo, sono agevolabili gli investimenti, effettuati dal 1° gennaio 2024 fino al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro. |
Per espressa previsione normativa, i beni oggetto di investimento devono presentare le seguenti caratteristiche:
– devono essere nuovi. Conseguentemente, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati;
A quanto ammonta il credito di imposta
Per quanto riguarda la misura dell’aiuto, secondo quanto previsto dalla disposizione, il credito d’imposta è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
Dalla lettura della norma non si evince quali siano i regolamenti (Ue) da prendere a riferimento. Tale aspetto dovrà essere chiarito dal decreto ministeriale che dovrà definire le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.
Qual è il periodo di validità
Ai fini dell’agevolazione, per espressa previsione normativa, rilevano gli investimenti realizzati fino al 15 novembre 2024.
La disposizione non indica invece la data di inizio di validità degli investimenti.
Al riguardo, considerando che la disciplina del credito di imposta “deriva” da quella del credito di imposta ZES unica di cui all’articolo 16 del D.L. n. 124/2023 (per le imprese appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca), che agevola gli investimenti effettuati dal “1° gennaio 2024 fino al 15 novembre 2024”, si ritiene che anche il credito di imposta ZES unica in commento, riservato alle imprese agricole e della pesca, si applichi agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024.
– le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione;
– gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell’investimento si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate.
Nell’ipotesi in cui l’investimento venga realizzato attraverso un contratto di appalto a terzi, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi.
L’importo dell’investimento che rileva in ciascun periodo agevolato è commisurato, pertanto, all’ammontare dei corrispettivi liquidati in base allo stato di avanzamento lavori (Sal), sia che il contratto abbia durata ultrannuale, sia infrannuale.
Per gli investimenti realizzati in economia i relativi costi sono determinati con riferimento alle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui al citato art. 109.
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