Falso in atto pubblico e bonus prima casa: cosa rischia il contribuente che dichiara di non avere altre case quando non è vero?
Per ottenere il “bonus prima casa” bisogna rispettare una serie di condizioni tra cui non essere proprietari, neanche per quote, di un altro immobile acquistato in precedenza con il medesimo bonus. In caso contrario, il proprietario ha un anno di tempo dal nuovo atto di compravendita per cedere la vecchia abitazione (potrà così venderla o donarla). Ma che succede in caso di falsa dichiarazione nel rogito? Si perde l’agevolazione prima casa?
La questione può essere meglio compresa ricorrendo a un esempio pratico, non tanto distante da un’ipotetica situazione reale.
Ipotizziamo il caso di un contribuente che, al momento della stipula di una compravendita immobiliare, dichiari innanzi al notaio di non avere altre proprietà per le quali abbia già fruito del bonus prima casa. In realtà, senza volerlo, sta commettendo un “falso in atto pubblico”. Egli infatti ha un’abitazione, situata in un Comune non troppo distante, per la quale, al momento dell’acquisto, aveva già goduto dello sconto fiscale in commento. Tuttavia non era a conoscenza di ciò, non essendo pratico di imposte e leggi in materia immobiliare. Si era insomma affidato a quanto, a suo tempo, gli aveva indicato il notaio da pagare. Qualche mese dopo però, informato dei suoi doveri, provvede immediatamente a vendere l’immobile “preposseduto”, mettendosi così in regola con la normativa tributaria. Può essere incriminato? Può subire sanzioni fiscali per aver dichiarato il falso nel rogito? Può l’Agenzia delle Entrate farlo decadere dalle agevolazioni fiscali e applicargli la sanzione del 30% sull’importo evaso?
La risposta a tutte queste domande, stando almeno a un recente precedente giurisprudenziale, è negativa. Cerchiamo di comprendere perché.
Falsa dichiarazione nel rogito: si può avere il bonus prima casa
Il contribuente che intenda beneficiare dello sconto “prima casa” può farlo anche se già proprietario di un’altra abitazione, a condizione che la venda entro un anno dall’acquisto della nuova casa. Non è necessario dichiarare, al momento del rogito, l’intenzione di vendere l’immobile già posseduto.
È quanto deciso dalla decima sezione della Corte di giustizia di primo grado di Caserta (presidente Della Volpe, relatore Maffei) nella sentenza n. 1699 del 6 maggio 2024.
Il contribuente in questione aveva beneficiato dell’agevolazione “prima casa” nonostante fosse già proprietario di un’altra abitazione, tuttavia aveva provveduto ugualmente a cederla entro un anno dal rogito, mettendosi così in regola con la legge. Ciò nonostante l’Agenzia delle Entrate lo aveva raggiunto con un avviso di accertamento, dichiarandolo decaduto dalle agevolazioni, pretendendo la differenza tra le imposte versate e quelle effettivamente dovute più le sanzioni del 30%. L’uomo ha così fatto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria.
Il giudice ha accolto l’argomentazione del contribuente, riconoscendo che aveva agito in conformità con la normativa, non dando peso alla dichiarazione inizialmente falsa riguardante il non possesso di altre proprietà residenziali al momento del nuovo acquisto.
La normativa prevede che non vi sia ostacolo nell’ottenere nuovamente l’agevolazione per una “prima casa” se l’abitazione precedentemente acquistata con lo stesso beneficio viene venduta entro un anno dall’acquisto della nuova. La legge non richiede di dichiarare, al momento dell’acquisto della nuova casa, l’intenzione di vendere la precedente.
La sentenza ha quindi messo in luce un aspetto delicato: fino a che punto le dichiarazioni del contribuente devono estendersi oltre quelle esplicitamente richieste dalla legge per ottenere un beneficio fiscale? Quali dichiarazioni sono effettivamente richieste per beneficiare delle agevolazioni? Spesso il Fisco richiede comportamenti non esplicitamente previsti dalla normativa. Tale condotta però potrebbe risultare illegittima, andando oltre il dettato stabilito dal legislatore.
Quando si può avere il bonus prima casa sulla seconda
Secondo la giurisprudenza, non è necessario vendere l’immobile preposseduto ottenuto con il bonus prima casa se questo è stato ricevuto a seguito di:
- donazione;
- successione ereditaria.
Pertanto chi ha già usufruito, in questi due casi, del bonus prima casa può sfruttare nuovamente l’agevolazione fiscale per un secondo acquisto immobiliare.
Approfondimento
Posso avere il bonus prima casa se ne ho già fruito in passato?
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