Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2024,
n. 100, della Legge 29 aprile
2024, n. 56, di
conversione, del decreto legge 2 marzo
2024, n. 19, (c.d. “Decreto PNRR
2024”), arrivano alcune importanti indicazioni
dalla Ragioneria dello Stato sulle anticipazioni del
30% ai soggetti attuatori, ai sensi dell’art. 11, comma 1
dello stesso decreto.
Anticipo 30% su opere PNRR: la Circolare della RGS
Come spiega la Circolare
della Ragioneria dello Stato del 13 maggio 2024, n.
21, la RGS renderà disponibile alle
Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR,
l’anticipazione del 30% dell’importo assegnato all’intervento e,
comunque, nel limite della disponibilità di cassa esistente. Resta
fermo l’obbligo per l’amministrazione centrale di attestare,
l’avvio dell’operatività dell’intervento, oppure l’avvio delle
procedure propedeutiche alla fase di operatività.
La norma si applica sia ai “Nuovi Progetti”
finanziati a valere sul Fondo Next Generation EU-Italia, sia ai
“Progetti in essere”, le cui risorse finanziarie
sono recate da specifiche autorizzazioni di spesa già previste a
legislazione vigente. In questo caso se è prevista una percentuale
di anticipazione più alta rispetto al 30%, si applica la
disposizione specifica che prevede la percentuale più elevata.
Anticipazioni a livello di Misura
Relativamente alle anticipazioni a livello di Misura, ciascuna
Amministrazione centrale titolare deve presentare tramite il
sistema informativo ReGiS – modulo finanziario, apposita richiesta
per l’attivazione dell’anticipazione a valere sulle disponibilità
del Fondo Next Generation EU – Italia (NGEU).
L’anticipo può essere erogato fino al 30% dell’importo assegnato
alla Misura a valere sulle risorse del Fondo NGEU e, qualora
l’Amministrazione abbia già ricevuto la prima quota di
anticipazione del 10%, la richiesta deve essere effettuata per la
differenza, fino a concorrenza dell’importo del 30%.
Per le misure già avviate e che hanno già ricevuto la prima
quota di anticipazione, l’erogazione
dell’integrazione fino al 30% non è automatica ma
deve essere richiesta da parte dell’Amministrazione titolare
corredandola con un’attestazione, firmata digitalmente, che
dichiari l’esistenza di un’effettiva esigenza di liquidità
necessaria per assicurare i pagamenti in favore dei Soggetti
attuatori ai fini del tempestivo raggiungimento degli obiettivi
progettuali.
La RGS evidenzia anche che l’integrazione dell’anticipazione
fino alla concorrenza del 30% dell’importo finanziato dal
Fondo NGEU, presuppone che l’Amministrazione titolare della Misura
abbia, a sua volta, ricevuto da parte dei Soggetti Attuatori degli
interventi, analoghe richieste di anticipazione fino al
30% degli importi assegnati, determinando, quindi, l’esigenza
di provvista finanziaria a valere sulle risorse del Fondo NGEU. La
richiesta di ammissibilità viene valutata dall’Ispettorato
generale per il PNRR, valuta l’ammissibilità della
richiesta.
Per le Misure che non abbiano ancora ricevuto alcuna
anticipazione, nella richiesta di anticipo l’Amministrazione
titolare della Misura dovrà comunque attestare l’avvenuto avvio di
operatività della Misura stessa, ovvero l’avvio delle procedure
propedeutiche alla fase di operatività. L’erogazione
dell’anticipazione è, in ogni caso, subordinata all’effettiva
disponibilità delle risorse nell’apposita contabilità di tesoreria
Next Generation EU intestata al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –
Ispettorato generale per il PNRR.
Anticipazioni a livello di intervento
Per quanto riguarda le anticipazioni a livello di progetto, è
necessario distinguere tra:
- “Progetti in essere”, finanziati con risorse recate da
specifiche disposizioni di legge; - “Nuovi Progetti”, ossia quelli che hanno ottenuto assegnazioni
a valere del Fondo NGEU.
Nel caso dei Progetti in essere, la RGS segnala che
l’Amministrazione è tenuta a seguire le regole previste dalle
specifiche disposizioni di legge autorizzative della spesa, ferma
restando la possibilità di erogare fino al 30% del finanziamento
concesso in favore dell’intervento, fatto salvo il
riconoscimento di percentuali più elevate eventualmente
previste e/o da altre specifiche norme di settore
applicabili all’intervento.
Resta ferma la possibilità per i Soggetti Attuatori di formulare
richiesta di anticipazione del 30% direttamente all’Ispettorato
generale per il PNRR, qualora ricorrano le condizioni di cui
all’articolo 6 del D.L. n. 13/2023, convertito in legge n. 41/2023,
e quindi non sia possibile accedere all’anticipazione
ordinaria a carico della legge autorizzativa della spesa
dell’intervento specifico. In questo caso, i Soggetti Attuatori
dovranno seguire le modalità stabilite con circolare RGS
del 24 luglio 2023, n. 25.
Per quando riguarda invece i Nuovi Progetti,
finanziati a valere sul Fondo NGEU, l’Amministrazione provvede
all’istruttoria delle richieste di anticipazione presentate dai
Soggetti attuatori degli interventi.
Infine la RGS ricorda che:
- sia nel caso dei Progetti in essere che dei Nuovi Progetti,
l’integrazione fino al 30% dell’anticipazione eventualmente già
ricevuta non è automatica, ma va specificamente richiesta da
parte dei Soggetti Attuatori all’Amministrazione titolare della
Misura, allegando l’attestazione dell’effettiva esigenza di
liquidità necessaria per assicurare il tempestivo raggiungimento
degli obiettivi progettuali; - il riconoscimento dell’anticipazione è subordinato
all’esistenza dell’effettiva disponibilità di cassa nell’ambito dei
capitoli di bilancio gestiti dall’Amministrazione titolare su cui
grava la spesa (Progetti in essere), oppure nell’ambito delle
contabilità di tesoreria NGEU (Nuovi progetti).
In caso di esito positivo dell’istruttoria da parte
dell’Amministrazione titolare di Misura, l’erogazione delle risorse
deve avvenire entro trenta giorni decorrenti dalla data della
presentazione della richiesta.
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