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Arriva il censimento anti usura per le compravendite dei crediti da bonus edilizi: le banche e gli intermediari dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate di aver acquistato i crediti ad un prezzo almeno pari al 75% del relativo valore nominale, altrimenti subiranno un allungamento di sei anni del periodo di fruizione delle quote residue dei crediti dal 2025 in poi.

Sempre dal 2025 per i medesimi soggetti viene inibita la compensazione dei crediti da bonus edilizi con debiti di natura previdenziale/assistenziale, come anticipato da ItaliaOggi del 11/5/24.

Inoltre, per tutti i contribuenti, qualificati e non, stop immediato delle prime cessioni delle rate residue relative a detrazioni non utilizzate dai beneficiari.

Questi sono i principali effetti generati dall’emendamento governativo firmato da Giancarlo Giorgetti, ministro dell’economia, e presentato venerdì in serata al d.l. n. 39/2024 e contenute nel neo articolo 4-bis.

Censimento anti penalizzazione usura

Il comma 6 dell’articolo citato, già battezzato come norma “anti-usura”, penalizza gli acquisti effettuati dai soggetti vigilati/qualificati (banche, gruppi bancari, intermediari, imprese di assicurazioni) ad un corrispettivo inferiore al 75% del nominale, prevedendo che, in luogo dell’originaria suddivisione, le quote annuali utilizzabili a partire dal 2025 sono frazionate in sei rate annuali di pari importo, senza possibilità di rimborso o riporto.

Con modalità che saranno definite con decreto direttoriale, entro la fine del 2024 gli intermediari dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate (ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) di aver operato con diverse condizioni economiche (prezzi pari o superiori al 75% del nominale).

Dal 2025 tale dichiarazione dovrà avvenire contestualmente all’accettazione della cessione in piattaforma.

La comunicazione (di fatto un nuovo adempimento fiscale) riguarda solo i crediti “tracciabili” (con codice identificativo assegnato) ovvero quelli la cui opzione di cessione o sconto è avvenuta a partire dal 1 maggio 2022.

Non compensabili i contributi

Il primo comma dell’articolo 4-bis interviene in senso oggettivo sulla c.d. tax capacity dei soggetti vigilati/qualificati precludendo, a far data dal 2025, il pagamento di oneri previdenziali ed assistenziali attraverso la compensazione orizzontale con crediti derivanti da bonus edilizi, quale che sia l’anno di origine, includendo quelli già acquistati e quelli che lo saranno.

Questa ipotesi, evidentemente, si rifletterà sulla ponderazione dei plafond che il sistema finanziario disegna per la circolazione dei crediti, soprattutto per quelle realtà ancora caratterizzate da un significativa spesa per prestazioni di lavoro.

Peraltro, nonostante l’interpretazione autentica ex dl 11/2023 (il primo decreto blocca cessioni), taluni uffici Inps hanno proseguito a contestare l’efficacia del pagamento, reclamando l’insussistenza della posta attiva compensata, salvo da ultimo riconoscere, almeno in qualche caso, la potestà dell’Agenzia delle Entrate per il recupero.

Inalterato l’arco temporale di utilizzo dei crediti acquistati

Benché non dettata espressamente per i soggetti finanziari, rappresenta senz’altro un elemento positivo la previsione del comma 5 dell’articolo in commento che lascia inalterata la fruizione temporale per i crediti derivanti dalle opzioni di sconto/cessione, laddove il precedente comma 4 invece impone la controversa spalmatura obbligatoria in 10 anni per le spese dal 2024 ma limitatamente all’utilizzo diretto della detrazione.

Stop prime cessioni di rate residue

L’ultimo comma dell’articolo, prevede che, a decorrere dall’entrata in vigore della nuova disposizione, non è in ogni caso consentito l’esercizio dell’opzione per la cessione in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 dell’articolo 121 del dl 34/2020 (Superbonus e altri bonus ordinari).

Nella sostanza la disposizione va a precludere unicamente la cessione delle rate residue delle detrazioni non ancora fruite, quindi limitandosi a bloccare il primo trasferimento, non impedendo agli intermediari di acquistare singole rate dei crediti presenti in piattaforma, ovvero di ritrasferire, in tutto o in parte, quanto già acquistato.

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