Videocorso del: 30 Maggio 2024 alle 10.00 – 12.00 (Durata 2 hh) Cod. 221572 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatori: Dott. Ernesto Gatto Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Nell’iter di conversione del DL 39/2024 è stata presentato un emendamento da parte del Governo che prevede l’istituzione del Fondo per la riqualificazione di immobili degli enti del terzo settore. Con l’introduzione dell’art. 1-ter all’interno del DL 39/2024, si prevede l’istituzione di un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo a favore delle Onlus, delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) per l’esecuzione di interventi di riqualificazione energetica e strutturale realizzati su immobili iscritti nello stato patrimoniale ed utilizzati direttamente per lo svolgimento dell’attività degli stessi (gli IACP non vengono menzionati tra i soggetti destinatari del contributo).
Nel corso dell’iter di conversione del DL 39/2024 (c.d. Decreto taglia crediti), il Governo ha presentato degli emendamenti che intervengono, tra l’altro, sulla ripartizione obbligatoria in 10 anni delle detrazioni.
L’art. 1, c. 63, della Legge di bilancio 2024 – relativamente alla cedolare secca sulle locazioni brevi – è intervenuta sul tema degli adempimento degli intermediari che intervengono nella riscossione. Con modifica del co. 5 del citato art. 4, DL 50/2027, è disposto che, in presenza di intervento di un soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici: ove questi incassi o intervenga nel pagamento dei relativi canoni/corrispettivi la ritenuta si applica con le seguenti modalità: N immobili Aliquota cedolare secca 1 21 Ritenuta a titolo d’imposta Da 2 a 4 26 NEW – Ritenuta a titolo di acconto Le citate novità normative, prevedono, dunque, che la ritenuta, che resta nella misura del 21 si intende operata da questi soggetti sempre a titolo d’acconto indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario.
Con il Provv. del 09/05/2024 l’Agenzia delle Entrate ha recepito l’ampliamento della platea dei soggetti tenuti a comunicare, ai fini del monitoraggio fiscale, i dati delle movimentazioni da o verso l’estero di valore pari o superiori a 5mila euro. Con il Provvedimento si effettua un adeguamento delle disposizioni attuative dell’articolo 1 del Dl n. 167/1990, in materia di rilevazione ai fini fiscali dei trasferimenti da e per l’estero di mezzi di pagamento.
Con la Circolare 10 del 10/05/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al passaggio dell’aliquota della cedolarre secca dal 21 al 26. Come noto, si definiscono “locazioni brevi”, ex art. 4, DL n. 50/2017, i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Con Provvedimento del 29 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità di accesso alla dichiarazione precompilata 2024 da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati. A partire da quest’anno la dichiarazione precompilata, modello Redditi persone fisiche, viene messa a disposizione anche dei titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa e di altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730.
In relazione all’obbligo di spalmare il beneficio derivante dagli interventi Superbonus in 10 anni, il sottosegretario all’economia, Federico freni, nell’ambito dei lavori della commissione finanze del Senato tenutasi ieri, 9 maggio, ha sostenuto che “la retroattività è limitata alle spese sostenute nell’esercizio fiscale vigente alla data di entrata in vigore della norma, e quindi a tutte le spese sostenute nell’esercizio 2024”. Si ricorda che il Ministro, Giancarlo Giorgetti, aveva reso noto che il Governo avrebbe presentato un emendamento che preveda l’obbligo di ripartire le detrazioni relative a tutti gli interventi edilizi (ivi incluso il Superbonus) in 10 quote annuali di pari importo.
Con la circolare n. 63 del 07/05/2024, l’Inps (Istituto nazionale di previdenza sociale) ha, tra l’altro, illustrato ai cittadini impossibilitati a utilizzare i servizi online gli ulteriori canali di contatto messi a disposizione per agevolare l’acquisizione della Certificazione Unica 2024. Questo al fine di assicurare il più ampio livello di accesso al servizio.
C’è tempo fino al prossimo 31/05/2024 per inviare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, le domande per accedere al credito d’imposta per gli impianti di compostaggio nei centri agroalimentari del Sud per le spese sostenute nel 2023. Il credito di imposta può essere richiesto dal gestore del centro agroalimentare, purché l’impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 dei rifiuti organici (art. 183, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 152/2006) prodotti.
Nel messaggio n. 1152 del 18 marzo 2024 l’INPS interviene riguardo al contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (Bonus psicologo), volto a fornire assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. La domanda per ottenere il contributo può essere presentata a decorrere dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024.
L’art. 3, c. 12-terdecies, L. 18/2024 (di conversione del DL 215/2023 – cd “Milleproroghe 2024”) ha esteso il termine per avvalersi dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa di abitazione previste dall’art. 64, D.L. n. 73/2021 a favore dei soggetti con età inferiore ai 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro. In particolare, si stabilisce che dette agevolazioni si applicano anche nei casi in cui: entro il 31/12/2023, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione; a condizione che l’atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31/12/2024.
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