ROMA – Anche il Tar Lazio, così come il Consiglio di Stato nei mesi scorsi, si è espresso a favore dei concessionari sul caso “Salvasport”. Il tribunale amministrativo di Roma ha infatti accolto il ricorso di un operatore di gioco online contro la quota aggiuntiva della tassa introdotta durante la pandemia. Nella sentenza del Tar si cita infatti quanto già affermato dal Consiglio di Stato a lo scorso febbraio, ovvero che “l’unica lettura possibile della disposizione normativa sia esclusivamente quella che riposa sul principio del parallelismo tra il prelievo e la dotazione del fondo, con la conseguenza, a definitivo corollario, che il limite allo stanziamento del Fondo rappresenta anche il necessario limite implicito al prelievo, sulla scorta del legame teleologico perseguito dal legislatore”. In quell’occasione, infatti, Palazzo Spada aveva spiegato che il versamento della quota richiesta successivamente da Adm andrebbe a “finanziare la spesa pubblica in generale”.
LA VICENDA – Il prelievo era stato introdotto per sostenere i lavoratori dello sport di base dopo la prima fase della pandemia, e prevedeva un contributo dello 0,5% della raccolta scommesse per un importo complessivo di 40 milioni nel 2020 e 50 milioni nel 2021. Pochi mesi dopo il pagamento della nuova imposta, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – su indicazione di Corte dei Conti e Ragioneria di Stato – aveva cambiato l’interpretazione della norma: il prelievo sulla raccolta doveva essere calcolato e versato per tutto il periodo previsto (da maggio 2020 a dicembre 2021) senza considerare il tetto massimo dei 40 e 50 milioni annui. In sostanza, il prelievo doveva essere calcolato per tutto l’arco di tempo previsto dal decreto. Solo successivamente, l’Amministrazione avrebbe girato una parte di esso al fondo “Salvasport”. Da qui la richiesta degli arretrati, avvenuta attraverso una determina del gennaio 2023 a firma del direttore di Adm Marcello Minenna che aveva annullato, in autotutela, quanto stabilito circa un anno prima in merito al prelievo fisso dello 0,5% sulla raccolta. Immediato il ricorso degli operatori, che alla fine hanno ottenuto l’annullamento della richiesta.
GM/Agipro
Foto Credits George Hodan CC0 1.0
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