Impianti di sicurezza e infissi sono ammessi ad IVA ridotta ma, facendo anche parte dei cosiddetti “beni significativi”, godono di una ulteriore agevolazione, soggetta ad un calcolo specifico. In pratica:
- sulla quota di spesa relativa alle prestazioni di servizi per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è prevista l’IVA ridotta al 10%.
- sulla quota di spesa relativa ai materiali, l’imposta si applica soltanto al valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni significativi.
NB: non si può applicare l’IVA ridotta se i materiali sono forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori.
L’applicazione dell’IVA ridotta sui lavori edilizi è fissata dall’articolo 7, comma 1, lettera b, della legge 488/1999. In base a questa norma, se ci sono i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture l’aliquota ridotta del 10% «si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni».
Queste precisazioni sono fornite anche nella guida alle agevolazioni edilizie dell’Agenzia delle Entrate. Un decreto del ministero delle Finanze del 29 dicembre 1999 individua poi questi beni significativi, fra i quali ci sono infissi interni ed esterni e impianti di sicurezza:
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni e interni
- caldaie
- video citofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
- sanitari e rubinetteria da bagni
- impianti di sicurezza.
Nel suo caso, l’aliquota IVA al 10% in edilizia sul costo dei beni significativi si applica sulla parte pari alla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.
Al costo complessivo dell’intervento edilizio, lei deve sottrarre quello dei beni significativi, nel suo caso porta blindata e impianto di sicurezza, a cui può applicare l’IVA al 10%. Sulla restante quota pagherà il 22%.
Sul portale dell’Agenzia delle Entrate è proposto il seguente esempio: su un costo totale dell’intervento pari a 10mila euro, di cui 6mila euro sono beni significativi, l’IVA ridotta si applica su 4mila euro, mentre sugli altri 2mila euro si paga l’aliquota piena del 22%.
Risposta di Barbara Weisz
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